Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ART. 18 SI APPLICA ALLE ORGANIZZAZIONI SENZA FINE DI LUCRO, SE HANNO UNA STRUTTURA DI TIPO IMPRENDITORIALE - In base alla legge 11.5.90 n. 108 (Cassazione Sezione Lavoro n. 21685 del 14 agosto 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Maiorano).

Luciano M. dipendente della Fondazione Scuole Civiche di Milano, con mansioni di docente di dizione addetto alla Scuola Teatrale Paolo Grassi, è stato sottoposto a procedimento disciplinare e licenziato con l'addebito di avere collaborato con una scuola teatrale privata. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Milano sostenendo che la collaborazione esterna era stata autorizzata ed aveva avuto comunque una portata di scarso rilievo. Egli ha chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della Fondazione al risarcimento del danno in base all'art. 18 St. Lav. La Fondazione si è difesa affermando che l'insegnante si era reso inadempiente ai suoi doveri e comunque sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 18 St. Lav. in quanto essa aveva natura di organizzazione di tendenza senza fine di lucro. Il Tribunale di Milano ha ritenuto eccessiva la sanzione applicata e ha condannato la Fondazione a reintegrare il docente nel posto di lavoro, e a risarcirgli il danno in base all'art. 18 St. Lav. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Milano che, tra l'altro, per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 18 St. Lav., ha ritenuto che la Fondazione, pur non perseguendo fini di lucro, aveva una struttura imprenditoriale, in quanto produceva un servizio per il quale riscuoteva un compenso, anche se modesto e inadeguato a coprire i costi di esercizio, aveva un numero consistente di dipendenti e, pur utilizzando struttura e finanziamenti comunali, assumeva gli obblighi di manutenzione anche straordinaria. La Fondazione ha proposto ricorso per cassazione invocando, tra l'altro, l'art. 4 L. 11.5.90 n. 108, secondo cui l'art. 18 St. Lav. "non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e culto".

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21685 del 14 agosto 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Maiorano) ha rigettato il ricorso. L'esclusione, per le organizzazioni di tendenza, dell'applicazione dell'art. 18 St. Lav. - ha affermato la Corte - richiede non solo che esse svolgano attività prevalentemente ideologica, ma anche che esse non abbiano una struttura imprenditoriale. Nel caso in esame - ha osservato la Corte - c'è stato il positivo accertamento di una struttura imprenditoriale che perseguiva il pareggio del bilancio, sia pure con le sovvenzioni pubbliche e pertanto è stato correttamente applicato l'art. 18 St. Lav.


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