Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA IN SEGUITO A DEQUALIFICAZIONE - L'anticipata risoluzione del rapporto, anche se avvenuta per volontà del lavoratore, può giustificare la condanna del datore di lavoro inadempiente al risarcimento del danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 1021 del 2 febbraio 1998, Pres. Rapone, Rel. Berni Canani).

P.L. dipendente della Cassa di Risparmio Molisana Monte Orsini, Carimmo, con l’incarico di preposto al servizio di ragioneria generale, è stato successivamente nominato capo del settore contabilità. Ritenendo dequalificanti le nuove mansioni, egli ha posto termine al rapporto di lavoro, presentando le dimissioni per giusta causa. Quindi egli ha chiesto al Pretore di Campobasso, tra l’altro, di accertare l’intervenuta dequalificazione e di condannare l’azienda al risarcimento del danno derivatogli dalle dimissioni, che gli avevano impedito di raggiungere il periodo di contribuzione minima necessario per fruire del trattamento pensionistico aziendale. Sia il Pretore, che, in grado di appello, il Tribunale di Campobasso hanno ritenuto che il lavoratore abbia subito una dequalificazione tale da giustificare le dimissioni, ma hanno rigettato la domanda di risarcimento del danno in quanto il rapporto di lavoro era cessato per volontà del dipendente. Contro questa decisione hanno proposto ricorso in Cassazione sia l’azienda, che ha censurato l’affermazione della intervenuta dequalificazione, sia il lavoratore che ha lamentato l’esclusione del suo diritto al risarcimento del danno.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1021 del 2 febbraio 1998, Pres. Rapone, Rel. Berni Canani) ha rigettato il ricorso dell’azienda, affermando che i giudici di merito hanno correttamente accertato la dequalificazione con riferimento al livello inferiore delle mansioni attribuite al lavoratore presso il settore contabilità, pur se il nuovo incarico poteva considerarsi proprio della qualifica di funzionario da lui rivestita. L’art. 2103 cod. civ. - ha affermato la Cassazione - tutela il diritto al mantenimento del livello qualitativo delle mansioni e non riguarda le qualifiche. La Corte ha quindi accolto il ricorso del lavoratore per quanto concerne il suo diritto al risarcimento del danno derivatogli dalle dimissioni, affermando che in materia deve ravvisarsi un nesso causale fra l’inadempienza del datore di lavoro e lo scioglimento del contratto, in base al principio "causa causae est causa causati".

Nel caso in esame - ha osservato la Corte - il ricorrente, per sottrarsi sia al danno da dequalificazione che sarebbe derivato dal protrarsi dell’adibizione a mansioni inferiori, sia ad una situazione di emarginazione (rispecchiata dalla mancata risposta alle sue richieste) atta a compromettere la fiducia nel futuro adempimento della Cassa, ha operato una scelta dalla quale è derivata la perdita della posizione assicurativa; sicché prima di ricondurre tale perdita alle sole dimissioni, intese come sufficienti ad interrompere il nesso causale con la "giusta causa", il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno porsi il problema del rapporto, nella determinazione della scelta, tra il disvalore obiettivo della situazione creata dal datore di lavoro (tenuto conto, per quanto attiene alla prevedibile durata della dequalificazione, delle possibilità di adesione spontanea della Cassa, e dell’alternativa - rifiuto della prestazione, conformemente a Cass. nn. 577/90, 2231/84, ricorso al giudice - a disposizione del lavoratore) e la valutazione soggettiva di tale situazione operata dal dipendente, causa remota il primo, causa prossima la seconda, della scelta di porre termine al rapporto.


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