Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'APPELLO DEVE INVESTIRE PUNTI PRECISI DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON ADEGUATE ARGOMENTAZIONI CRITICHE - In base all'art. 342 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 25722 del 24 ottobre 2008, Pres. Carnevale, Rel. Bernabai).

In base all'art. 342 cod. proc. civ. l'atto di appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione. L'onere della specificazione dei motivi di appello, ai sensi dell'art. 342 cod. di rito, risponde alla duplice funzione di delimitare l'ambito della cognizione del giudice del gravame e di consentire il puntuale e ragionato esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata; ed è assolto solo ove la parte abbia articolato specifiche ragioni di doglianza su punti precisi della sentenza di primo grado. Non è pertanto sufficiente, all'uopo, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado; o - ciò che è lo stesso - la loro ripetizione pedissequa, prescindendo dal raffronto critico con l'iter logico difforme seguito dal giudice di primo grado. La norma richiede che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l'erroneità della decisione: e ciò, quand'anche la sentenza di primo grado sia stata impugnata nella sua interezza, giacché la parte volitiva dell'appello non può essere disgiunta da un sostegno motivo che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La violazione del predetto principio comporta l'inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte.


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