Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LAVORATORE SUBORDINATO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DERIVATOGLI DALL'INADEMPIENZA DELL'AZIENDA ALL'OBBLIGO DI RISPETTARE LA SUA PERSONALITA' - In base all'art. 2087 cod. civ. e alla Costituzione (Cassazione Sezioni Unite Civili nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008, Pres. Carbone, Rel. Preden).

Le Sezioni Unite, nella parte centrale della motivazione delle sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008, hanno ricordato la loro sentenza n. 6572/06 che ha riconosciuto la risarcibilità del danno esistenziale derivato al lavoratore subordinato dal demansionamento o dalla dequalificazione, ma hanno escluso l'esistenza di un contrasto con essa. La sentenza n. 6572/06 - ha affermato la Corte - ha definito danno esistenziale "ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno". Questa decisione - ha osservato la Corte - non sembra confortare la tesi di quanti configurano il danno esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere rilievo anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro; vengono infatti in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli art. 1, 2, 4 e 35 Cost., quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale; si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.

L'esistenza di interessi non patrimoniali del dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro - ha affermato la Corte - è espressamente prevista dalla legge, ovvero dall'art. 2087 cod. civ. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"); questa norma, inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale), già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale; il presidio di tali interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa. Nell'ipotesi da ultimo considerata - ha osservato la Corte - si parla, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6572/06, di danno esistenziale; definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti allo svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata.


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