Legge e giustizia: giovedě 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DANNO NON PATRIMONIALE E' RISARCIBILE ANCHE QUANDO NON E' PRODOTTO DA UN REATO, MA DA UN'INADEMPIENZA CONTRATTUALE – IN CASO DI VIOLAZIONE DI DIRITTI DELLA PERSONALITA' TUTELATI DALLA COSTITUZIONE - Non può farsi ricorso al concetto di danno esistenziale per risarcire pregiudizi "bagatellari" alla qualità della vita (Cassazione Sezioni Unite Civili nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008, Pres. Carbone, Rel. Preden).

La "questione di particolare importanza" cui è dedicata la parte centrale della motivazione delle quattro sentenze delle Sezioni Unite depositate l'11 novembre 2008 è quella della risarcibilità del "danno esistenziale" inteso come autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale comprensiva di ogni pregiudizio alla qualità della vita. Le Sezioni Unite hanno risposto da un lato negando l'individuabilità di questa autonoma sottocategoria, dall'altro affermando che vari tipi di danno, inclusi dalla giurisprudenza nel concetto di "danno esistenziale", specificamente individuati, sono risarcibili come componenti del danno non patrimoniale. Il ragionamento parte della conferma dell'orientamento mpliativi espresso dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte nelle sentenze n. 8827 e n. 8828 del 2003 secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile in base all'art. 2059 cod. civ. non è soltanto quello morale (inteso come sofferenza contingente e transeunte) prodotto dal reato (a termini dell'art. 185 cod. pen.) ma deve essere inteso nell'accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica e tutelati dall'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'essere umano. La Costituzione - ha affermato la Corte - riconoscendo l'esistenza di diritti inviolabili della persona, non aventi natura economica, ne esige la tutela e ciò comporta che la loro lesione debba essere risarcita come danno non patrimoniale; pertanto l'art. 2059 cod. civ. laddove prevede la risarcibilità dei danni non patrimoniali  "nei casi determinati dalla legge" deve essere interpretato nel senso che fra tali "casi" rientri la lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Nel concetto di danno non patrimoniale risarcibile - ha affermato la Corte - rientrano tra l'altro: il danno biologico; la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (da ravvisarsi nella perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto); la violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza. La tutela di interessi personali non patrimoniali - ha ricordato la Corte - è prevista anche da varie norme di legge che disciplinano specifiche fattispecie, come ad esempio quelle che vietano le discriminazioni. Inoltre - ha aggiunto la Corte - nel danno morale da reato non è compresa soltanto, come sinora affermato dalla giurisprudenza, la sofferenza momentanea, ben potendo l'effetto stesso del reato protrarsi anche per lungo tempo. Il catalogo dei casi di risarcibilità del danno non patrimoniale - ha affermato la Corte - non costituisce numero chiuso; la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.

Affrontando il tema del danno esistenziale, le Sezioni Unite hanno rilevato che si tratta di una figura creata dalla giurisprudenza al fine di assicurare la tutela risarcitoria nel caso di fatti produttivi di peggioramento della qualità della vita e della alterazione della vita di relazione, anche in assenza di lesione dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione.

Al danno esistenziale - ha osservato la Corte - è stato dato ampio spazio dai giudici di pace, con conseguente proliferazione delle lite cosiddette "bagatellari", in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico; in tal modo si sono risarciti pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia.

Il pregiudizio di tipo esistenziale - ha affermato la Corte - è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno; se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria; palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità; non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici; al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

La gravità dell'offesa - ha aggiunto la Corte - costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili; il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio; in conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; in particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - ha osservato la Corte - consente peraltro di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali; dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni; che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

La possibilità che da un'inadempienza contrattuale possa derivare anche un danno non patrimoniale - ha affermato la Corte - si verifica in particolare nei cosiddetti contratti di protezione, come quelli che si includono nel settore sanitario e in quello dell'istruzione, nonché nel rapporto di lavoro subordinato.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona - ha precisato la Corte - costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato; va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento"; per quanto concerne i mezzi di prova - ha affermato la Corte - per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale; si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario; così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale - ha osservato la Corte - il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.


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