Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA NUOVA NORMATIVA SUI CONTRATTI A TERMINE, RECATA DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008 E' RIFERIBILE SOLO AI GIUDIZI IN CORSO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 2 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 368 DEL 2001 - Non concerne altre ipotesi (Cassazione Sezione Lavoro n. 26935 del 10 novembre 2008, Pres. De Luca, Rel. Nobile).

Nel periodo dal dicembre 1995 al gennaio 1999 Alfonso R. è stato ripetutamente assunto alle dipendenze della s.p.a. Poste Italiane con contratti a tempo determinato. Due anni dopo la cessazione dell'ultimo contratto, non essendo stato più assunto, egli ha chiesto all'azienda, con lettera del marzo 2002, di essere riammesso in servizio.

Successivamente egli ha chiesto al Tribunale di Genova di dichiarare la nullità dei termini apposti alle varie assunzioni, di accertare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di condannare l'azienda a riammetterlo in servizio nonché al risarcimento del danno. Il Tribunale ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dalla Corte di Genova che ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dal 1 dicembre 1998, accogliendo le domande proposte dal lavoratore.

La Corte ha escluso che l'apposizione dei termini potesse ritenersi legittimata dagli accordi sindacali invocati dall'azienda, perché questi non erano applicabili per il periodo successivo al 30 aprile 1998. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Genova per vizi di motivazione e violazione di legge. Essa ha, tra l'altro, sostenuto che per effetto del decorso di oltre un biennio fra la scadenza dell'ultimo contratto e la reazione del lavoratore, il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso. Il ricorso è stato discusso all'udienza del 16 ottobre 2008, due mesi circa dopo l'entrata in vigore della legge n. 133/2008, recante modifiche alla disciplina dei contratti a termine.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 26935 del 10 novembre 2008, Pres. De Luca, Rel. Nobile) lo ha rigettato, osservando che la Corte di Genova ha correttamente accertato la violazione della legge n. 56 del 1987, con la quale è stato consentito di introdurre, mediante contratti collettivi, nuove ipotesi di assunzione a termine. Nella motivazione della decisione, la Suprema Corte si è posta la questione dell'applicabilità della legge n. 133/08 risolvendola negativamente.

Sul caso in esame - ha osservato la Corte - non incide lo jus superveniens di cui all'art. 21 comma 1 bis del decreto legislativo n. 112/2008, nel testo convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, che ha inserito nel decreto legislativo n. 368/2001 l'art. 4 bis, prevedendo che "con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni".

Tale norma, infatti - ha rilevato la Corte - è espressamente riferita soltanto alle ipotesi di "violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4" dello stesso decreto legislativo nel quale è inserita, e, per la sua evidente natura eccezionale, non può essere interpretata estensivamente né può essere applicata al di fuori dei casi contemplati. La norma stessa non trova, pertanto applicazione, alle controversie che - come nella specie - non abbiano ad oggetto il sistema sanzionatorio per la violazione delle dette disposizioni; ne consegue, quindi, anche la irrilevanza, al fine della definizione del presente giudizio, di ogni questione di legittimità costituzionale della norma medesima.

La Cassazione ha anche ritenuto che la Corte di Genova abbia correttamente escluso che si sia verificata una risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro. Sul punto - ha osservato la Cassazione - la Corte territoriale ha fornito una motivazione, in fatto, congrua, adeguata e priva di vizi logici, evidenziando che il periodo trascorso tra la cessazione della attività (31.1.99) e l'invio della raccomandata del 20.3.2002 non è "così esteso da dimostrare la sussistenza di disinteresse", tanto più che, in base alle circostanze, la scelta del lavoratore "di attendere per un certo periodo poteva anche essere determinata dalla aspettativa della possibilità di essere nuovamente assunto".

Tale decisione - ha affermato la Corte - è conforme al principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato (sul presupposto dell'illegittima apposizione del termine scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario accertare - sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali significative circostanze - che sia presente una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice del merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto".


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