Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL DISCONOSCIMENTO DELLA COPIA FOTOGRAFICA DI UN DOCUMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO NELLA PRIMA RISPOSTA SUCCESSIVA ALLA SUA PRODUZIONE - Si applicano gli articoli 214 e 215 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 28211 del 25 novembre 2008, Pres. Carbone, Rel. Goldoni).

In base all'art. 2719 cod. civ. "le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta." Tale norma è applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione (che preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione dell'originale da parte di chi intenda avvalersene, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ.), quanto a quella di disconoscimento della conformità della copia all'originale (che, tendendo al limitato scopo di impedire l'attribuzione alla stessa della medesima efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde ed anche a mezzo di presunzioni). Nel silenzio della norma sulle modalità e sui termini entro cui i diversi disconoscimenti devono avvenire ed in assenza della previsione di un distinto regime processuale, deve ritenersi applicabile ad entrambi la disciplina dettata dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata, anche nella normativa anteriore alle modifiche apportate all'art. 345 dello stesso codice dalla novella del 1990, si deve avere per riconosciuta - sia nella sua conformità all'originale, sia nella scrittura e nella sottoscrizione - se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.


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