Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

E' INCOSTITUZIONALE LA CESSAZIONE PER LEGGE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - In base al decreto legislativo n. 276 del 2003 (Corte Costituzionale sentenza n. 399 del 5 dicembre 2008, Pres. Flick, Red. Mazzella).

Pietro B. ha sottoscritto il 1 gennaio 2003 con la s.p.a. F.S. un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Con lettera del 26 ottobre 2004 l'azienda gli ha comunicato la cessazione del rapporto "per sopraggiunta impossibilità dell'oggetto" richiamando l'art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 secondo cui "Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento."

Pietro B. ha chiesto al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare l'illegittimità della risoluzione del rapporto. Il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 con riferimento agli articoli 3 (principio di eguaglianza e ragionevolezza), 4 (diritto al lavoro) e 35 (tutela del lavoro) della Costituzione.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 399 del 5 dicembre 2008 (Pres. Flick, Red. Mazzella), ha ritenuto fondata la questione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86 comma primo del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

Il d. lgs. n. 276 del 2003 - ha osservato la Corte - ha introdotto una disciplina restrittiva per  il particolare tipo di lavoro autonomo costituito dalle collaborazioni coordinate e continuative, al difuori delle eccezioni previste dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 61, commi 1, 2 e 3, questo tipo di contratto può ora essere stipulato solamente se sia riconducibile ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1); la novità così introdotta a regime dal d. lgs. n. 276 del 2003 è quella di vietare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano però riconducibili ad un progetto.

Il primo periodo dell'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003 - ha rilevato la Corte - stabilisce l'anticipata cessazione dell'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative già instaurate alla data della sua entrata in vigore; il predetto divieto è in tal modo esteso anche ai contratti di lavoro autonomo perfettamente leciti al momento della loro stipulazione.

Il conseguente sacrificio degli interessi che le parti avevano regolato nel rispetto della disciplina dell'epoca risulta - ha affermato la Corte - sotto questo profilo, irragionevole per contraddittorietà della norma con la sua ratio.

Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata «ad aumentare [...] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» (art. 1, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003) - ha osservato la Corte - non può ragionevolmente determinare l'effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile; quest'ultimo non può essere individuato nella mera esigenza di evitare la prosecuzione nel tempo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa difformi dalla nuova previsione legislativa, poiché l'intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica.


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