Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

NON E' POSSIBILE PROPORRE PIU' DI UNA DOMANDA PER IL RICALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - In base ai principi del giusto processo (Cassazione Sezione Lavoro n. 28719 del 3 dicembre 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Stile).

Gustavo M. dipendente della s.p.a. Compagnia Trasporti Pubblici con qualifica di agente di movimento, ha ottenuto nel 1990, mentre era in servizio, dal Pretore di Caserta, una sentenza che ha accertato il suo diritto all'inserimento nella base di calcolo dell'indennità di anzianità accantonata al 31 maggio 1982, di alcune indennità previste dall'accordo autoferrotranvieri del 21 maggio 1981 ed erogate in via continuativa. La sentenza è passata in giudicato. Successivamente, cessato il rapporto, egli ha promosso, nei confronti dell'azienda, davanti al Pretore di Santa Maria Capua Vetere, un nuovo giudizio al fine di fare accertare che egli aveva percepito per trattamento di fine rapporto, una somma inferiore a quella dovutagli, in quanto nel calcolo dell'indennità di anzianità accantonata al 31 maggio 1982 non era stato incluso il compenso per lavoro straordinario da lui continuativamente percepito. Il Pretore ha dichiarato improponibile la domanda in quanto ha ritenuto che nell'entità del t.f.r. accantonata al 31 maggio 1982 si fosse formato il giudicato in seguito alla sentenza del Pretore di Caserta pronunciata nel 1990, pur se il relativo giudizio aveva avuto ad oggetto indennità diverse dal compenso per lavoro straordinario. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha escluso di poter attribuire effetti preclusivi alla sentenza del 1990, in quanto concernente elementi retributivi diversi, ed ha pertanto condannato l'azienda al pagamento delle differenze richieste. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale S.M. Capua Vetere per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 28719 del 3 dicembre 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Stile) ha accolto il ricorso. Secondo un principio da ritenersi ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità - ha ricordato la Corte - non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale determinazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Tale principio - ha affermato la Corte - è venuto in emersione in un quadro normativo evolutosi negli ultimi tempi sotto un duplice profilo: da un lato si è assistito ad una sempre più accentuata valorizzazione della regola di correttezza e buona fede in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione; dall'altro, l'affermarsi del canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 della Costituzione, ha comportato una lettura "adeguata" della normativa di riferimento (in particolare art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allinearsi al duplice obiettivo della ragionevolezza della durata del procedimento e della giustezza del processo, "inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che giusto non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltre che la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi."

In applicazione del suddetto principio, nelle sue varie articolazioni - ha affermato la Corte - deve ritenersi che, qualora il t.f.r. formi oggetto di un'azione giudiziaria di condanna proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione dello stesso trattamento, ancorché fondata su ragioni non dedotte - ma tuttavia deducibili - nel precedente giudizio e ciò in base all'ulteriore principio (da intendersi in maniera rigorosa) secondo cui la cosa giudicata copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

Nel caso in oggetto - ha osservato la Corte - Gustavo M., come è pacifico tra le parti, aveva richiesto, con un precedente giudizio al Pretore del lavoro di Capua l'accertamento del suo diritto a vedersi computare correttamente l'accantonamento consolidato al "31 maggio 1982", attraverso l'inserimento nella base del calcolo delle indennità previste ai punti 3, 4 e 5 dell'Accordo Autoferrotranvieri del 21 maggio 1981 ed erogate in maniera fissa e continuativa; e tale domanda era stata accolta con sentenza di detto Pretore, passata in giudicato.

Orbene - ha rilevato la Corte - è pur vero che, nella concreta fattispecie, il dedotto giudicato riguarda un accertamento svolto nel corso del rapporto lavorativo e non al termine di esso, ma è anche vero che Gustavo M., così come all'epoca della prima azione giudiziaria innanzi al Pretore del lavoro di Capua aveva avuto possibilità di sapere le componenti retributive incluse o escluse dal calcolo al 31 maggio 1982 (ed, in particolare, che in quella base di calcolo il CTP non aveva inserito le reclamate indennità previste dal richiamato accordo del 21 maggio 1981), analogamente sapeva che neppure i compensi per lavoro straordinario erano stati inclusi.

Pertanto - ha concluso la Corte - la domanda, volta all'inserimento anche di tali compensi, avanzata con il secondo giudizio, temporalmente limitati al 31 maggio 1982, concernendo pretese creditorie sicuramente deducibili con la formulazione della prima azione giudiziaria, deve ritenersi ormai preclusa.


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