|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
LE SOMME VERSATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE DA DEMANSIONAMENTO NON VANNO ASSOGGETTATE A RITENUTE FISCALI - A meno che siano imputabili a mancata percezione di redditi (Cassazione Sezione Quinta Civile n. 28877 del 9 dicembre 2008, Pres. Altieri, Rel. Bisogni).
|
Michele V. dipendente della Banca Nazionale dell'Agricoltura, avendo subito un demansionamento, ha chiesto al Pretore di Milano di condannare l'azienda al risarcimento dei danni alla professionalità e all'immagine da lui subiti nell'ottobre del 1997. Il Pretore di Milano ha accolto la domanda condannando la banca al risarcimento dei danni da demansionamento in misura di lire 101.385.309. La Banca Nazionale dell'Agricoltura, datrice di lavoro di Michele V., gli ha accreditato la somma detraendo le ritenute fiscali pari a lire 41.567.976, che ha versato all'Esattoria Imposte dirette di Roma. Michele V. ha presentato quindi istanza di rimborso dell'IRPEF per lire 45.380.000 e ha impugnato il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria. Egli ha sostenuto che la somma di cui alla condanna emessa dal Pretore di Milano non era soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresentava alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepita ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine derivato dal demansionamento. Il ricorso del contribuente è stato respinto in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale e in appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano che ha interpretato le disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 e quelle del D.L. n. 41/1995 nel senso dell'imponibilità dell'indennità percepita dal contribuente per essere in generale soggette "a tassazione le somme e i valori comunque percepiti anche a titolo risarcitorio a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria relativa a questioni di lavoro" Michele V. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Commissione Tributaria Regionale per violazione di legge. Egli ha sottolineato la natura di risarcimento di danno non patrimoniale e non derivante dall'accertamento di una perdita reddituale del suo credito accertato in giudizio nei confronti del datore di lavoro e ha rivendicato quindi il suo diritto al rimborso delle ritenute illegittimamente detratte dalla somma corrisposta dal datore di lavoro e non restituite dall'amministrazione finanziaria.
La Suprema Corte (Sezione Quinta Civile n. 28877 del 9 dicembre 2008, Pres. Altieri, Rel. Bisogni) ha accolto il ricorso, ricordando che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi; sicché ad esempio non sono assoggettabili a tributo l'indennità corrisposta dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicotiche spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile.
La Corte ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha affermato il diritto di Michele V. al rimborso delle ritenute fiscali effettuate dalla datrice di lavoro.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|