Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

AI FINI DELLA COLLOCABILITA' DELL'INVALIDO NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, NON ASSUME RILIEVO LA VACANZA DEI POSTI IN ORGANICO - La piena occupazione aziendale non dispensa il datore di lavoro dall'obbligo di assunzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 29009 del 10 dicembre 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Napoletano).

Paolo P., invalido civile, iscritto nella lista del collocamento obbligatorio, è stato avviato per l'assunzione presso la società M.G. Questa ha rifiutato di assumerlo, sostenendo di non avere la possibilità di impiegarlo. Paolo P. si è rivolto al Tribunale di Civitavecchia che ha ritenuto non giustificato il rifiuto di assunzione ed ha condannato l'azienda al risarcimento del danno. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Roma, che ha ritenuto irrilevanti ed infondati gli argomenti addotti dall'azienda per la mancata assunzione, ovvero: l'assenza di un posto vacante nell'organico, il difetto nell'avviato delle qualità tecniche e l'avvicinarsi di una crisi occupazionale. La società ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 29009 del 10 dicembre 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Napoletano) ha rigettato il ricorso. Il giudice di appello - ha osservato la Corte - ha valutato le emergenze di causa alla stregua dei principi generali fissati dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia di cui trattasi, in  particolare tenendo conto che al fine della collocabilità dell'invalido nell'organizzazione aziendale, non assume rilievo la vacanza dei posti in organico, in quanto questa è, invero, presupposta - al diverso scopo della riserva dei posti - ma non incide, tuttavia, sull'obbligo di assunzione. Ciò, in altri termini, implica che la piena occupazione aziendale non dispensa il datore di lavoro da tale obbligo, che, infatti, riguarda un'aliquota dei posti in organico e non già dei posti vacanti. Il datore di lavoro - ha rilevato la Corte - può ritenersi svincolato dall'obbligo di assunzione dell'invalido, avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, solo quando si riscontri l'assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole per l'invalido  stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti, ovvero quando l'invalido non sia assolutamente collocabile, in ragione della sua minorazione, in alcun settore dell'azienda, anche accessorio o collaterale; tra le cause di sospensione (o esonero temporaneo) dal collocamento obbligatorio non è inclusa la crisi dell'impresa, né tale ipotesi è contemplata dall'art. 9 , D.L. n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 1983, norma che, innovando per il futuro, ha introdotto la sospensione del suddetto obbligo solo per due specifiche categorie di imprese: quelle soggette ad amministrazione straordinaria a norma del D.L. n. 26 del 1979 (convertito nella legge n. 95 del 1979) e quelle destinatarie dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a norma delle legge 12 agosto 1977, n. 675 e 20 dicembre 1974, n. 684. In mancanza di tali condizioni - ha affermato la Corte - permane l'obbligo di assunzione anche per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; nel caso in esame la Corte del merito ha correttamente rilevato che, nella specie, non erano in discussione menomazione fisiche del soggetto (si tratta di profugo), non erano allegate circostanze inerenti la sospensione dell'obbligo, era risultata la possibilità di utilizzare l'avviato in mansioni operaie o impiegatizie rientranti nella sua qualifica.


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