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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL DIRIGENTE PUBBLICO CUI SIA ASSEGNATO UN INCARICO DIRIGENZIALE NON EQUIVALENTE AL PRECEDENTE, NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - Non si applica l'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 29817 del 19 dicembre 2008, Pres. Sciarelli, Rel Balletti).
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Sin dalla prima fase della riforma del pubblico impiego, attuata con il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, il legislatore ha escluso, per il dirigente pubblico la tutela prevista, in materia di mansioni, dall'art. 2103 cod. civ., in quanto ha introdotto il criterio della rotazione degli incarichi. L'inapplicabilità ai dirigenti pubblici di tale norma, secondo cui in caso di cambiamento di mansioni il nuovo incarico deve essere equivalente al precedente, è stata confermata, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80/94. Deve pertanto escludersi che il dirigente pubblico, nel caso che gli sia assegnato un nuovo incarico dirigenziale qualitativamente inferiore a quello precedente, abbia diritto al risarcimento del danno.
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