Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA TUTELA DELL'INVALIDO NON PUO' SPINGERSI FINO A GARANTIRGLI L'OBBLIGATORIETA' DELL'ASSUNZIONE ANCHE IN CASO DI ASSOLUTA ED OGGETTIVA INCOMPATIBILITA' CON GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI - In base alla legge n. 482 del 1968 (Cassazione Sezione Lavoro n. 28724 del 3 dicembre 2008, Pres. Sciarelli, Rel. Bandini).

 

In tema di collocamento obbligatorio, il datore di lavoro può ritenersi svincolato dall'obbligo di assunzione dell'invalido, avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, solo quando si riscontri l'assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole per l'invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti, ovvero quando l'invalido non sia assolutamente collocabile in ragione della sua minorazione in alcun settore dell'azienda, anche accessorio o collaterale, dovendo la relativa prova essere fornita dal datore di lavoro. Al contempo la tutela dell'invalido non può spingersi sino a garantirgli l'obbligatorietà dell'assunzione anche a fronte di assetti organizzativi aziendali caratterizzati da una situazione di oggettiva ed assoluta incompatibilità con la sua qualificazione professionale e con le sue menomazioni. Il datore di lavoro non è tenuto a modificare o adeguare, sostenendo costi aggiuntivi, la sua organizzazione aziendale alle condizioni di salute del lavoratore protetto, né in particolare, a creare per lui un nuovo posto di lavoro, anche concentrando in una sola unità mansioni non difficoltose già facenti parte, con altre più complesse, dei compiti degli altri lavoratori; pertanto, in linea generale, il datore di lavoro non può ritenersi tenuto né a modificare l'assetto aziendale dell'impresa, né a creare appositamente un fittizio posto di lavoro, e può giustificatamente rifiutare l'assunzione ove dimostri l'impossibilità assoluta di collocamento impregiudizievole per l'invalido stesso, per i suoi compagni di lavoro e per la sicurezza delle attrezzature aziendali, tenendo conto di tutte le posizioni di lavoro in concreto esistenti nell'intera azienda e non già con riferimento soltanto a singoli o determinati settori o reparti di essa. Tali principi, enunciati in relazione all'avviamento al lavoro degli "invalidi", devono ritenersi applicabili anche in relazione all'avviamento al lavoro degli "orfani", riguardo ai quali neppure sussiste l'obbligo di adibizione a mansioni compatibili con le condizioni fisiche, posto che la speciale tutela apprestata a loro favore non è riconducibile a queste ultime, ma ad ostacoli e limitazioni di carattere sociale. Ne discende, pertanto, che, in relazione alla categoria degli "orfani" non viene in rilievo l'eventuale incidenza delle menomazioni, siccome non sussistenti, ma soltanto la compatibilità o meno dell'avviato al lavoro con gli assetti organizzativi aziendali.

 


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