Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NEL PUBBLICO IMPIEGO L'ESERCIZIO DI FATTO DI MANSIONI PROPRIE DI UNA QUALIFICA SUPERIORE NON HA EFFETTI AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - In base all'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Cassazione Sezione Lavoro n. 29827 del 19 dicembre 2008, Pres. De Luca, Rel. Amoroso).

La materia dello svolgimento delle mansioni superiori nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, trova ora la sua regolamentazione nell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo modificato dall'art. 25 del d.lgs. 80 del 1998 e, quanto al sesto comma, nell'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ed ora riprodotto nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale regolamentazione ha riconfermato il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.

Viene peraltro riconosciuto al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore. La ratio della norma è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione.


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