Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA SENTENZA PRONUNCIATA IN UNA CONTROVERSIA TRA L'AZIENDA E L'ENTE PREVIDENZIALE, IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, NON FA STATO NELLA CONTROVERSIA DI IDENTICO OGGETTO PROMOSSA DAL LAVORATORE - Res inter alios acta (Cassazione Sezione Lavoro n. 29925 del 22 dicembre 2008, Pres. Mercurio, Rel. Nobile).

Pierrette B. ha svolto attività di insegnamento presso la Scuola Europea di Varese dal novembre 1963 al giugno 1999 con formale contratto di lavoro autonomo. Successivamente ha chiesto al Tribunale di Varese di accertare che in effetti ella aveva lavorato in condizioni di subordinazione e di condannare l'ex datrice di lavoro al risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali. La convenuta si è difesa facendo presente, tra l'altro, che la subordinazione era stata esclusa in un altro giudizio da essa promosso nei confronti dell'Inps per resistere alla pretesa avanzata dall'Istituto del pagamento dei contributi previdenziali sui compensi versati all'insegnante. Il Tribunale, dopo aver sentito alcuni testimoni ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dalla Corte di Milano che ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e ha condannato la Scuola Europea a pagare alla ex dipendente "la somma che l'Inps indicherà come necessaria per il trattamento di quiescenza conferme all'anzianità in relazione a quanto accertato". La Corte ha motivato la sua decisione come segue:

 "dalle numerose prove testimoniali, è emerso che Pierrette B. effettuava, anche nel periodo precedente alla formalizzazione in rapporto di lavoro subordinato, attività d'insegnamento nell'ambito dei programmi della scuola e con l'orario stabilito preliminarmente all'inizio dell'anno scolastico dalla direzione ... I vari testi hanno tutti confermato l'attività di insegnamento della seconda lingua, materia principale dei programmi di scuola, in un inserimento organizzativo fissato per modalità e durata dalla direzione. E' risultato inoltre che Pierrette B., all'occorrenza, effettuava anche supplenze di colleghi assenti, veniva poi sottoposta ai controlli degli ispettori sullo svolgimento dei programmi della scuola e non aveva neppure altre attività di insegnamento scolastico, al di fuori della Scuola Europea. Il fatto che non abbia mai ricevuto contestazioni disciplinari, non è certo indicativo in senso opposto alla subordinazione (può bene essere invece segno di buon comportamento conforme all'indirizzo della scuola); e del resto, non risulta che abbia ricevuto contestazioni neppure nel periodo nel quale era formalmente inquadrata come subordinata. Pertanto, è da ritenere che, anche per il periodo precedente al 1986, il rapporto di lavoro non potesse essere considerato di collaborazione coordinata e continuativa, ma rivestisse le caratteristiche del lavoro subordinato".

La Scuola Europea ha proposto ricorso per cassazione per vizi di motivazione e violazione di legge. Essa ha, tra l'altro, sostenuto che la Corte di Milano avrebbe dovuto tenere in considerazione la sentenza da essa ottenuta nei confronti dell'Inps.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 29925 del 22 dicembre 2008, Pres. Mercurio, Rel. Nobile) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente motivato la sua decisione in base a una valutazione globale di tutti gli elementi emersi ed in particolare di quelli indiziari della subordinazione accertando il concreto inserimento della lavoratrice nella organizzazione complessiva della scuola. La Cassazione ha ritenuto non opponibile alla lavoratrice il giudicato intercorso tra la scuola e l'Inps. L'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo - ha affermato la Corte - presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello sui cui è intervenuto il giudicato, mentre tra diritti aventi ad oggetto i contributi previdenziali e diritti ed obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta rispetto a ciascuno dei due rapporti (di lavoro e previdenziale) il giudicato inerente all'altro rapporto.


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