Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DOVUTO A UN LAVORATORE ASSUNTO CON CONTRATTO A TERMINE RISULTATO ILLEGITTIMO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA - E' insufficiente una presunzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 29932 del 22 dicembre 2008, Pres. Mattone, Rel. Nobile).

Giulio G. ha lavorato alle dipendenze della S.p.A. Poste Italiane in base a due contratti a termine: dal 20 luglio 1998 al 30 settembre 1998 "per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre" e dal 6 ottobre 1999 al 20 febbraio 2000 "per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione". Alla scadenza del secondo contratto l'azienda ha cessato di utilizzare la prestazione del lavoratore. Questi con lettera dell'11 ottobre 2000 ha chiesto di essere riammesso in servizio offrendo la sua prestazione lavorativa. Successivamente egli ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare la nullità del termine apposto ai due contratti e di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna della società al ripristino del rapporto nonché al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto relative al periodo di mancata ammissione al lavoro. Il Tribunale di Roma, con sentenza del gennaio 2002, ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza depositata nel novembre 2004, ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti e l'esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato con il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio. La domanda di risarcimento del danno è stata peraltro accolta dalla Corte in misura ridotta; essa infatti ha condannato la società a risarcire il danno al lavoratore in misura pari alle retribuzioni, per euro mensili 1.436,00, dalla messa in mora dell'11 ottobre 2000 sino alla scadenza del triennio successivo alla scadenza dell'ultimo contratto oltre accessori. Pertanto la Corte ha attribuito al ricorrente soltanto la retribuzione relativa al periodo dall'11 ottobre 2000 al 29 febbraio 2003, circa due anni e quattro mesi anziché quattro anni e 9 mesi richiesti dal lavoratore. Tale limitazione è stata motivata con il rilievo che un triennio fosse il periodo presumibilmente necessario per raggiungere il ripristino della precedente condizione reddituali. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'apposizione del termine fosse consentita dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale censurando la decisione impugnata per avere immotivatamente limitato il risarcimento del danno.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 29932 del 22 dicembre 2008, Pres. Mattone, Rel. Nobile) ha accolto il ricorso dell'azienda limitatamente al primo contratto, mentre lo ha rigettato nella parte relativa al secondo contratto in quanto ha ritenuto che la Corte di Roma abbia correttamente escluso l'applicabilità dell'accordo collettivo invocato dall'azienda. La Cassazione ha invece accolto il ricorso incidentale del lavoratore. La limitazione del risarcimento del danno - ha affermato la Cassazione - è basata su una motivazione del tutto insufficiente, atteso che la Corte d'Appello non ha spiegato affatto le ragioni per cui è fissato in tre anni dalla data di cessazione del rapporto il periodo presumibile "fino al ripristino della precedente condizione reddituale", così configurando, in sostanza, in modo assolutamente astratto ed apodittico, una presunzione in ordine a tale ripristino.

La Suprema Corte ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it