Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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RILEVATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE L'ESIGENZA DI CONFORMARE IL SISTEMA DELLE FONTI INTERNE AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - Nella relazione annuale del presidente.

3 febbraio 2009 - Presentando le "considerazioni finali" sulla giurisprudenza costituzionale del 2008 il Presidente della Corte Costituzionale Flick si è soffermato, tra l'altro, sugli effetti derivanti dagli obblighi internazionali e sovranazionali per il nostro ordinamento.

Pubblichiamo questa parte della relazione:

"Altro tema di particolare risalto - strettamente connesso a quello dei vuoti, presunti o reali, che l'ordinamento presenta rispetto a problematiche difficilmente componibili sul piano ermeneutico - scaturisce dalla esigenza, tutta nuova, di conformare il sistema delle fonti interne a quello derivante dagli obblighi internazionali o sovranazionali.

Già nel 2007, infatti, la Corte ebbe modo di puntualizzare, in due importanti sentenze (n. 348 e n. 349), come l'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo debba, oggi, essere riconsiderata alla luce del nuovo art. 117, primo comma, della Costituzione. Quest'ultimo condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto, fra l'altro, degli obblighi internazionali, tra i quali rientrano, appunto, quelli derivanti dalla Convenzione.

Anche sulla base della Convenzione, quindi, è possibile prospettare questioni di legittimità costituzionale di disposizioni legislative interne, evocando, come parametro di riferimento, proprio l'art. 117. Accanto a ciò, si è altresì osservato che, rispetto agli altri trattati internazionali, la Convenzione europea ha previsto la competenza di un organo giurisdizionale - la Corte europea dei diritti dell'uomo - con il compito di interpretare le norme della Convenzione stessa: con la conseguenza che, tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica, deve annoverarsi quello di «adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione».

La Corte europea dei diritti dell'uomo assume, dunque, connotazioni del tutto peculiari: non soltanto sul versante della "riserva", ad essa attribuita, di procedere alla lettura "autentica" dei principi sanciti nella Convenzione; ma, anche - e, forse, soprattutto - sul versante dell'attuazione di quei principi, in riferimento alle pretese loro violazioni che, in singole vicende, possono essere state commesse dagli Stati aderenti alla Convenzione stessa. Ebbene, proprio rispetto alla esecuzione dei giudicati che scaturiscono dalle pronunce della Corte europea, si assiste ad un perdurante silenzio legislativo, malgrado la riscontrata carenza di uno strumento normativo idoneo all'attuazione interna di quelle pronunce: specie nei casi in cui non si tratti "semplicemente" di un indennizzo economico a favore di coloro che abbiano visto compromessi i propri diritti, ma occorrano rimedi specifici - suscettibili di nascere solo dalla scelta del legislatore - che realizzino un effetto integralmente restitutorio del diritto leso.

È questa la problematica affrontata nella sentenza n. 129, concernente l'art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, censurato nella parte in cui non prevede, fra i casi di revisione, l'impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione. La questione è nata, appunto, dalla mancanza, nel nostro ordinamento, di un rimedio rivolto ad attuare l'obbligo dello Stato di conformarsi alle sentenze definitive della Corte di Strasburgo, nell'ipotesi in cui sia accertata la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, a norma dell'art. 46 della stessa Convenzione.

La Corte - pur dichiarando non fondata tale questione, nei termini in cui era stata proposta - ha sottolineato la improrogabile necessità di misure atte a riparare le conseguenze della violazione della Convenzione in tema di "processo equo"; tenendo conto delle numerose risoluzioni e raccomandazioni con le quali il Comitato dei ministri e l'Assemblea del Consiglio d'Europa hanno ripetutamente stigmatizzato l'inerzia dello Stato italiano sul punto.

Da qui il «pressante invito», che la Corte ha ritenuto di dover rivolgere al legislatore, «ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della Cedu». Monito - quello di cui ho adesso fatto cenno - rimasto a tutt'oggi inascoltato: con intuibili effetti negativi sia per l'immagine del nostro Paese, sia per gli epiloghi del processo reputato "iniquo".

Le Carte e le Corti - mi si passi il bisticcio di parole - danno quindi vita ad un sistema "multilivello": con possibili (e forse inevitabili) aree di frizione tra le diverse fonti (regionali, nazionali, internazionali, sovranazionali e comunitarie) e le ancor più variegate "giurisdizioni", che non è sempre agevole comporre in un quadro coordinato. Tutto ciò - com'era inevitabile - ha finito per coinvolgere la stessa Corte costituzionale.

Reputo, infatti, di portata davvero storica la decisione che la Corte - chiamata a decidere su una questione di legittimità costituzionale proposta in via principale - ha ritenuto di assumere in occasione della sentenza n. 102. Innovando l'orientamento consolidato si è ritenuto, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, di disporre per la prima volta (con la separata ordinanza n. 103) il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE di alcune questioni relative all'interpretazione di norme del Trattato: e ciò «al fine di evitare - ha puntualizzato la Corte ­il pericolo di contrasti ermeneutici tra la giurisdizione comunitaria e quella costituzionale nazionale, che non giovano alla certezza e all'uniforme applicazione del diritto comunitario».

Come, dunque, la potestà legislativa statale e regionale deve conformarsi ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», a norma dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, così il "giudice" della interpretazione del Trattato Ce finisce per assumere un ruolo di "nomofilachia esclusiva" anche rispetto alla Corte costituzionale. Quest'ultima, infatti, è chiamata a sospendere la quaestio di legittimità costituzionale che le viene devoluta, ove essa coinvolga tematiche che impongano l'attivazione della cosiddetta pregiudiziale comunitaria."


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