Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

NON E' CONTRARIA ALL'ORDINE PUBBLICO LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DEL "BONUM PROLIS" - Anche se, per il codice civile, la procreazione non rientra fra i doveri dei coniugi (Cassazione Sezione Prima Civile n. 814 del 15 gennaio 2009, Pres. Luccioli, Rel. Fioretti).

Non è in contrasto con l'ordine pubblico ed è pertanto efficace nella Repubblica Italiana una sentenza del Tribunale Ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis" (patto di non procreazione) da parte di entrambi i coniugi.

La non menzione nel nostro codice civile (art. 143) della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato , cioè, alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo della unione coniugale (artt. 29, 30, 31 Cost.). Ciò è evidenziato dall'ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri.


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