Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

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INTERVENTO IN DIFESA DEI PRECARI GIORNALISTI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - Nel giudizio di legittimità relativo all'art. 4 bis del decreto legislativo n. 368/01 introdotto dalla legge n. 133/08.

24 febbraio 2009 - Nella Cancelleria della Corte Costituzionale è stato depositato un atto di intervento dell'Associazione "Articolo 21 Liberi di" nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, art. 4 bis, introdotto dall'art. 21 comma 1 bis della legge 6 agosto 2008 n. 133.

Nell'atto si fa presente che "Articolo 21 Liberi di" è un'associazione senza fini di lucro avente come scopo la difesa della libertà di informazione e che il suo intervento è motivato dalla necessità di rappresentare alla Corte che il fenomeno del lavoro precario è largamente diffuso anche nel settore dell'editoria e della radiotelevisione, ove migliaia di giornalisti sono impiegati con contratti a tempo determinato non rispondenti ai requisiti di legge e ripetutamente rinnovati al fine di privare i lavoratori delle garanzie di stabilità del rapporto.

La conseguente situazione di debolezza di tali lavoratori - si afferma nell'atto - ha pesanti ripercussioni sulla loro autonomia professionale poiché i giornalisti precari non sono in grado di resistere ad improprie sollecitazioni dirette ad ottenere che l'attività di informazione persegua scopi diversi da quelli stabiliti dalla legge professionale e dall'art. 21 della Costituzione.

L'ingiusta penalizzazione dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della legge avevano giudizi in corso, oltre a creare una situazione di palese disparità di trattamento, è evidentemente diretta - rileva l'Associazione - a scoraggiare il ricorso all'autorità giudiziaria anche da parte dei precari non direttamente interessati dal provvedimento; essi infatti sono indotti a temere che ulteriori analoghi provvedimenti possano verificarsi in futuro. Tale timore è rafforzato dalla disposizione contenuta nel paragrafo 4, dell'art. 4 bis della legge impugnata ove leggesi: "decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza."

E' opportuno in proposito tener presente - si afferma nell'atto - che la decisione di rivolgersi al Giudice è sempre difficile per i lavoratori precari, in quanto l'inizio di un'azione giudiziaria (in genere di lunga durata, per la notoria lentezza del servizio) comporta normalmente il mancato rinnovo del contratto e quindi un lungo periodo di disoccupazione in attesa della sentenza; pertanto di solito tali lavoratori subiscono il precariato per lungo tempo prima di risolversi a promuovere un'azione giudiziaria. Questa situazione evidentemente contraria ai principi dello Stato di diritto è stata aggravata dall'effetto intimidatorio della nuova legge.


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