Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' SPETTA ANCHE AL CONIUGE SEPARATO PER COLPA O CON ADDEBITO - Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987 (Cassazione Sezione Lavoro n. 4555 del 25 febbraio 2009, Pres. Roselli, Rel. De Renzis).

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite separato per colpa o con addebito anche nell'ipotesi che il coniuge defunto non fosse tenuto al mantenimento o alla corresponsione di un assegno alimentare. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 286 del 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui tale disposizione esclude "dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato". Il nucleo essenziale della motivazione della decisione del giudice delle leggi è che non è più giustificabile, dopo la riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 cod. civ., il diniego al coniuge, cui sia stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe tenuto a fornirgli ed inoltre che sussiste disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell'assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa. Venuta meno l'esclusione disposta dalle norme dichiarate incostituzionali, il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto o per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, a lui spettante a norma dell'art. 13 del RDL n. 636 del 1939, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965. Non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi in cui il coniuge defunto non era tenuto al mantenimento o all'assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell'altro coniuge, in mancanza del presupposto della "vivenza a carico" e della funzione di sostentamento da proseguire, dovrebbe escludersi il diritto alla pensione di reversibilità, in quanto a seguito della sentenza costituzionale n. 286/1987, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, opera la presunzione legale di "vivenza a carico" del lavoratore assicurato al momento della morte.


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