Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'UFFICIO DEL LAVORO PUO' UTILIZZARE COME PROVA LE TESTIMONIANZE DEI DIPENDENTI DI UN'AZIENDA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DA ESSA PROMOSSO CONTRO UN'ORDINANZA INGIUNZIONE - La dipendenza non comporta incapacità a deporre (Cassazione Sezione Lavoro n. 4651 del 26 febbraio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco).

Il Direttore provinciale del Lavoro di L'Aquila ha emesso nei confronti della ditta Umberto D. un'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzioni applicate per omessa comunicazione dell'assunzione di due lavoratori e della cessazione del rapporto di lavoro di un altro dipendente. Umberto D. ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Avezzano negando l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con le persone indicate nell'ordinanza. Su richiesta dell'ufficio ministeriale sono stati sentiti come testimoni i lavoratori indicati nell'ordinanza i quali hanno reso deposizioni attestanti l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia il Tribunale di Avezzano ha accolto l'opposizione ed ha annullato l'ordinanza impugnata, in quanto ha ritenuto che le deposizioni testimoniali rese dai lavoratori non potessero essere utilizzate come prova, in base all'art. 246 cod. proc. civ., che disciplina l'incapacità a testimoniare ("Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio"). Il Direttore provinciale del Lavoro ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale di Avezzano per vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo, tra l'altro, che l'art. 246 cod. proc. civ. era stato erroneamente applicato in quanto i lavoratori sentiti come testi non erano portatori di un interesse che li legittimasse a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4651 del 26 febbraio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco) ha accolto il ricorso. L'interesse che determina incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. - ha osservato la Corte - non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che si decida in un certo modo la controversia in cui esso sia chiamato a deporre e pendente fra altre parti: è solo quello giuridico, personale, concreto, direttamente coinvolto nell'oggetto della controversia. Nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emessa dall'ispettorato provinciale del lavoro per sanzioni nei confronti d'un datore di lavoro, l'incapacità (ex art. 246 cod. proc. civ.) del lavoratore (al cui rapporto di lavoro attiene il fatto in controversia) - ha ricordato la Corte - è stata diversamente valutata in giurisprudenza. Un primo diffuso orientamento, che ha trovato anche recente conferma, afferma quanto segue: "Quando l'addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga ad elementi che riguardano il rapporto di lavoro di colui che depone come teste, non potendosi escludere a priori l'esistenza d'un interesse che legittimi la sua partecipazione al giudizio, il lavoratore è incapace di testimoniare"(Cass. 9 maggio 2007 n. 10545; Cass. 29 maggio 2006 n. 12739; Cass. 8 giugno 2000 n. 7835).

In senso contrario è stato affermato quanto segue: "All'interno d'un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del Lavoro per omissioni contributive, il lavoratore non è portatore d'un interesse che lo legittimi a proporre azione e neanche ad intervenire in giudizio, e pertanto non è incapace di testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valutata dal giudice anche sotto il profilo dell'attendibilità" (Cass. 21 ottobre 2003 n. 15745). Nel quadro di questi contrastanti orientamenti - ha affermato la Corte - è da osservare che quando la controversia (giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emessa dall'ispettorato provinciale del lavoro per sanzioni nei confronti del datore di lavoro), pur pendendo fra altri soggetti, attiene ad elementi del rapporto di lavoro d'uno specifico dipendente, è ben facile ipotizzare, in via generale, il diretto interesse del dipendente ex art. 246 cod. proc. civ., e la sua conseguente incapacità a testimoniare; nell'ambito di questi giudizi è tuttavia necessario distinguere l'ipotesi in cui l'oggettiva natura della violazione commessa (ad esempio, l'omessa comunicazione dell'inizio e della cessazione del rapporto di lavoro del singolo lavoratore, nonché l'omessa comunicazione all'INAIL - nelle stesse occasioni - del relativo codice fiscale) ovvero la soggettiva posizione giuridica del lavoratore (ad esempio, per pregressa transazione) non consentono al lavoratore stesso il conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa. In questa ipotesi, l'oggetto stesso della causa resta estraneo allo spazio di ogni pur potenziale pretesa del lavoratore; e l'estraneità consente di escludere che il lavoratore abbia interesse giuridico personale, concreto, direttamente coinvolto nella controversia. Nei limiti di questa ipotesi, condividendosi il secondo orientamento giurisprudenziale, - ha affermato la Corte - è da ritenere che la capacità del lavoratore sussista. La Corte ha pertanto affermato il seguente principio di diritto: "Nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emessa dall'ispettorato provinciale del lavoro nei confronti d'un datore di lavoro, il lavoratore non ha l'incapacità a testimoniare (ex art. 246 cod. proc. civ) quando, pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa sia inipotizzabile". Affermando, in giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emessa dall'ispettorato provinciale del lavoro per sanzioni nei confronti del datore di lavoro, l'assoluta incapacità dei lavoratori a testimoniare, - ha concluso la Corte - la sentenza impugnata nega il predetto principio, (né peraltro indica quale sia l'effettivo concreto interesse dei lavoratori, coinvolto nella controversia).

La Corte ha cassato la decisione impugnata ed ha rinviato la causa al Tribunale di Avezzano, in diversa composizione, per nuovo esame.


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