Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL RICORSO PER CASSAZIONE L'ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA DEVE CONSENTIRE LA COGNIZIONE DELLE VARIE VICENDE DEL PROCESSO - In base all'art. 366 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Tributaria Civile n. 4753 del 27 febbraio 2009, Pres. Miani Canevari, Rel. Scarano).

L'art. 366 cod. proc. civ. prevede, tra l'altro, che il ricorso per cassazione contenga l'esposizione sommaria dei fatti della causa. Tale requisito postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrazione analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, con esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di attingere ad altri elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata, non potendo al riguardo invero nemmeno distinguersi fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente.


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