Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO E' VALIDA ANCHE SE AVVIENE A MEZZO DI COMPARSA DI RISPOSTA SPEDITA PER POSTA AL CANCELLIERE - Gli effetti decorrono dal ricevimento dell'atto (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 5160 del 4 marzo 2009, Pres. Mattone, Rel. Toffoli).

Nel giudizio di merito la costituzione in giudizio del convenuto è valida anche se avviene a mezzo di comparsa di risposta spedita per posta al cancelliere che vi apponga il visto di deposito. La costituzione prende peraltro efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.) e cioè della concreta e documentata ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali e giammai dalla data di spedizione dell'atto. Il fatto che l'attività materiale di deposito degli atti in cancelleria, che è priva di un requisito volitivo autonomo, non debba essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente, ma possa essere realizzata anche da persona da loro incaricata (c.d. nuncius), e che l'ordinamento processuale preveda casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta (art. 134 disp. att. cod. proc. civ. concernente il giudizio in cassazione, e le ipotesi di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativi di sanzione amministrativa, di cui a Corte Cost. n. 98 del 2004; cfr. anche Cass. n. 11893/2006 per l'estensione dei principi di cui a quest'ultima sentenza all'azione popolare in materia elettorale), non appare compatibile con una valutazione di radicale difformità del deposito realizzato attraverso l'invio dell'atto per mezzo della posta rispetto a quello effettuato mediante consegna diretta al cancelliere, anche se certamente al di fuori delle previsioni normative il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.), e cioè dell'(eventuale) concreta documentata ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell'atto, così come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it