Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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IL GIORNALISTA NON E' PUNIBILE SE PUBBLICA UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DI CONTENUTO DIFFAMATORIO - Purché mantenga la posizione di narratore asettico ed imparziale (Cassazione Sezione Terza Civile n. 5727 del 10 marzo 2009, Pres. Preden, Rel. D'Amico).

Allorché la notizia diffusa da un giornalista consiste nella cronaca di una dichiarazione resa in sede giudiziaria, non può ritenersi che egli sia tenuto a svolgere specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante poiché tale valutazione riguarda il merito della dichiarazione e la sua rispondenza a verità. Per il giornalista, invece, sussiste solo l'obbligo di accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa e il contesto in cui ciò sia avvenuto; in particolare, con l'indicazione della fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese e gli atti da cui provengono, in modo che il lettore o l'ascoltatore possa chiaramente intendere se la dichiarazione abbia già avuto il vaglio processuale da parte del magistrato e se ne dovrà avere altri. E lo stesso criterio, pur con i dovuti adattamenti, deve essere seguito in materia di pubblicazione del testo di interrogazioni parlamentari. Costituisce infatti legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per danni, la pubblicazione di una interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, sempre che corrisponda al vero la riproduzione (integrale o per riassunto) del testo dell'interrogazione medesima, essendo priva di rilievo, per converso, l'eventuale falsità del suo contenuto che il giornalista non ha il dovere di verificare, pur avendo l'obbligo di riprodurlo in forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o altro, di aderire comunque al suo contenuto diffamatorio ed abbandonare, così, la necessaria posizione di narratore asettico e imparziale del fatto-interrogazione. L'esimente del diritto di cronaca sussiste anche quando gli atti giudiziari riferiti dal giornalista non siano pubblici e pertanto non possono essere divulgati stante il preciso divieto recato dagli articoli 114 e 329 cod. proc. pen.. La segretezza incide sulla violazione del segreto istruttorio e non sull'accertamento della responsabilità per diffamazione.


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