Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL GOVERNO NON PUO' REVOCARE UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI SENZA UNA PREVENTIVA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA - L'imparzialità e l'obiettività dell'informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti (Corte Costituzionale sentenza n. 69 del 13 marzo 2009, Pres. Amirante, Red. Silvestri).

In data 11 maggio 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri, sollecitato da una missiva, di pari data, del Ministro dell'economia e delle finanze, ha comunicato al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza la necessità di sostituire il consigliere di amministrazione RAI di nomina ministeriale, Prof. Angelo Maria Petroni, essendo ormai venuto meno il rapporto fiduciario alla base della sua designazione.

A seguito della richiesta formulata dal Ministro dell'economia, in data 16 maggio 2007 il Consiglio di amministrazione della RAI ha convocato l'Assemblea degli azionisti per deliberare in merito alla revoca del consigliere indicato e provvedere alla sua sostituzione. A questo punto, il Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai ha comunicato, in data 29 maggio 2007, al Ministro dell'economia la propria intenzione di convocare nel più breve tempo possibile la medesima Commissione, al fine di assumere la necessaria deliberazione per la revoca del consigliere Petroni, a norma del comma 8 dell'art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005. Ciò nonostante, l'iter della proposta di revoca è proseguito con la convocazione dell'Assemblea degli azionisti della RAI, senza che alla Commissione sia stata data, al proposito, alcuna comunicazione formale.

Con ricorso depositato l'8 novembre 2007 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha promosso davanti alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente del Consiglio dei ministri, affinché la Corte Costituzionale dichiarasse che non spettava al Ministro dell'economia e delle finanze, anche d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare, nell'Assemblea degli azionisti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di conforme deliberazione adottata dalla stessa Commissione parlamentare, e, per l'effetto, annullasse la proposta di revoca presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 maggio 2007 e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti.

La ricorrente ha evidenziato come il conflitto tragga origine dalla violazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite, «dal momento che l'attività radiotelevisiva pubblica non può essere considerata appannaggio esclusivo delle scelte della maggioranza politica, ma deve essere svolta in modo conforme all'indirizzo politico costituzionale, che fa della libera circolazione delle idee e del pluralismo culturale uno degli assi portanti dell'ordinamento».

La difesa della Commissione ha segnalato, in proposito, come le funzioni di indirizzo e vigilanza siano state attribuite all'organo parlamentare «in considerazione dei caratteri di imparzialità, democraticità e pluralismo che devono informare lo svolgimento dell'attività del servizio pubblico radiotelevisivo» ed al precipuo scopo di evitare nella gestione del servizio «un'ingerenza diretta ed esclusiva dell'Esecutivo».

La Corte Costituzionale con sentenza n. 69 del 13 marzo 2009 (Pres. Amirante, Red. Silvestri), in accoglimento del ricorso ha dichiarato che non spettava al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare nell'Assemblea degli azionisti della RAI - Radio Televisione Italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di previa deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Conseguentemente la Corte ha annullato:

a) la nota del Ministro dell'economia e delle finanze, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2007;

b) la nota, in pari data, del Presidente del Consiglio dei ministri, indirizzata al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

c) la nota, in pari data, del Ministro dell'economia e delle finanze, indirizzata al Direttore generale del Dipartimento del Tesoro;

d) la nota, in pari data, del Direttore generale del Dipartimento del Tesoro, indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale della RAI S.p.A.

Nella motivazione della decisione la Corte ha ricordato la sua sentenza n. 225 del 1974 secondo cui la prima esigenza che il servizio pubblico radiotelevisivo deve soddisfare è quella di «offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obbiettività e completezza di informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società». Rispetto a questi fini fondamentali, è indispensabile che gli organi direttivi da una parte non debbano «rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo» e dall'altra debbano avere una struttura «tale da garantirne l'obbiettività». Questa doppia condizione, negativa e positiva, può essere realizzata solo se «siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale». Tale orientamento è stato ribadito dalla sentenza n. 194/87 secondo cui il servizio pubblico radiotelevisivo, inteso come «servizio sociale», deve possedere un «elevato tasso di democraticità rappresentativa», che lo stesso «ripete dalla sua strutturazione nell'orbita del Parlamento ("parlamentarizzazione")».

L'imparzialità e l'obbiettività dell'informazione - ha affermato la Corte - possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obbiettivi. La rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone pertanto, permanendo l'attuale regime, come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obbiettività e imparzialità.

La proposta di revoca del consigliere nominato dal Ministro, non preceduta da conforme deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - ha osservato la Corte - non è una mera applicazione della legge vigente, ma si pone, al contrario, come una violazione della stessa, se interpretata secondo un criterio sistematico costituzionalmente orientato; essa, di conseguenza, determina un'illegittima menomazione delle attribuzioni, che discendono dall'art. 21 Cost., del Parlamento, il quale agisce, nella materia del servizio pubblico radiotelevisivo, per il tramite della Commissione di vigilanza.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it