Legge e giustizia: mercoledì 17 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IN CASO DI DIFFAMAZIONE, L'ESISTENZA DI DANNI MORALI E D'IMMAGINE NON DEVE ESSERE PROVATA - Stante la natura dell'illecito (Cassazione Sezione Terza Civile n. 5753 del 10 marzo 2009, Pres. Petti, Rel. Lanzillo).

Chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno morale e d'immagine derivato da un'azione diffamatoria non ha l'onere di provare l'esistenza del danno. Nella stessa natura dell'illecito subito è implicita la dimostrazione che la parte lesa abbia subito quanto meno danni morali ed all'immagine.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it