Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA MANCATA PERCEZIONE DELL'INDENNITA' DI CASSA NON GIUSTIFICA LE MANCANZE INTENZIONALI NELLA REGISTRAZIONE DELLE RISCOSSIONI - Si applicano le regole di correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 7055 del 24 marzo 2009, Pres. De Luca, Rel. Monaci).

La società Idea Uno ha chiesto al Tribunale di Torino di condannare la sua ex dipendente Laura T. al risarcimento del danno in misura di euro 25.000,00 circa per irregolarità nelle registrazioni contabili relative alle fatturazioni. Essa ha fatto presente: che l'impiegata era addetta alle operazioni successive alla vendita con l'incarico di ricevere i clienti, di redigere le fatture e di incassare i pagamenti; che in seguito a controlli effettuati dall'ufficio amministrativo era emerso che alcune fatture indicate da Laura T. come insolute erano state invece pagate dai clienti; che l'impiegata non aveva risposto alla richiesta di chiarimenti e si era dimessa. La lavoratrice si è difesa sostenendo, tra l'altro, che ella non poteva essere ritenuta responsabile delle irregolarità in quanto non le era stata attribuita l'indennità di cassa prevista dal contratto collettivo.

Il Tribunale ha accolto la domanda condannando la lavoratrice al risarcimento del danno. Questa decisione è stata confermata in grado di appello dalla Corte di Torino la quale ha ritenuto che le irregolarità contabili e gli ammanchi conseguenti dovessero essere addebitati unicamente all'impiegata e integrassero un comportamento di malafede. Laura T. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Torino per vizi di motivazione e violazione di legge. Essa ha sostenuto in particolare che non avendo mai percepito l'indennità di cassa, non poteva essere ritenuta pienamente responsabile delle operazioni di incasso e non aveva l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7055 del 24 marzo 2009, Pres. De Luca, Rel. Monaci) ha rigettato il ricorso. La responsabilità di cassa - ha affermato la Corte - è diretta a coprire le perdite involontarie, dovute al caso (o ad un fatto di un terzo), non  quelle volontarie che siano state poste in essere intenzionalmente dal responsabile della cassa; nel caso di specie la società ricorrente non ha chiesto il rimborso di semplici differenze contabili non dovute alla dipendente, ma quello di ammanchi addebitati ad un suo comportamento volontario. La dipendente avrebbe dovuto astenersi da un simile comportamento in base alle normali regole di correttezza e buona fede, e, a maggior ragione, in base agli obblighi di carattere generale che sono a carico di qualsiasi dipendente in quanto tale. E' irrilevante perciò - ha rilevato la Corte - che la signora T. non percepisse l'indennità di cassa, e che la contrattazione collettiva escluda, o meno, la responsabilità di cassa del dipendente che non percepisca l'indennità relativa.


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