Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

AL MAGISTRATO RESPONSABILE DI GRAVI E REITERATI RITARDI NEL DEPOSITO DELLE SENTENZE E' APPLICABILE LA SANZIONE DELLA RIMOZIONE - Per lesione del prestigio dell'Ordine giudiziario (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 8615 dell'8 aprile 2009, Pres. Vittoria, Rel. Di Celso).

E' applicabile la sanzione disciplinare della rimozione al magistrato che si sia reso responsabile di gravi ritardi (sette o otto anni) nel deposito di sentenze ed abbia persistito in tale comportamento anche dopo essere stato sottoposto a procedimento disciplinare. Si devono applicare in materia i seguenti principi ripetutamente affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte:

 - il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprattutto se reiterato, sistematico e prolungato, ed oltre ogni limite di ragionevolezza, comporta di per sé lesione del prestigio sia del magistrato, cui quel ritardo risulti individualmente ascrivibile, sia, di riflesso, dell'ordine giudiziario, e non abbisogna di specifica dimostrazione essendo sentite dalla coscienza sociale come sintomo di inefficienza intollerabile (Cass. Sez. Un. 11 settembre 2003 n. 13355; Cass. Sez. Un. 19 novembre 2002 n. 16265);

 - i notevoli carichi di lavoro possono costituire causa di giustificazione del ritardo, ma l'efficacia scriminante di detti carichi cessa quando quel ritardo finisca per assumere la valenza di un diniego di giustizia protratto per anni (Cass. Sez. Un. 11 settembre 2003 n. 13355);

 - è punibile come lesivo del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario il comportamento del giudice che ritardi di depositare le motivazioni dei suoi provvedimenti, in una misura che, per quantità dei casi ed entità dei tempi di deposito, è tale da violare la soglia di ragionevolezza e giustificabilità, la quale potrà rilevarsi da vari parametri e sussiste sempre in concreto quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti (sentenza 23/8/2007 n. 17916).


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