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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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LA DEFORMAZIONE DELLA REALTA' IN UN'OPERA ARTISTICA NON COMPORTA RESPONSABILITA' PER DIFFAMAZIONE - Se non dà luogo ad offese gratuite (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10495 del 7 maggio 2009, Pres. Preden, Rel. Spirito).
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Perché possa dirsi concretata la diffamazione a mezzo d'opera teatrale, cinematografica o letteraria non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera di fatti o circostanze attinenti una persona menzionata, che possano potenzialmente arrecare offesa alla sua dignità, ma è necessario che accerti, altresì, che non si tratti di un'opera artistica, in quanto tale caratterizzata dalla idealizzazione della realtà ed espressa mediante le più varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa; che, pertanto, l'espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita dal pubblico dei fruitori non solo come veritiera, ma soprattutto come gratuitamente offensiva.
Occorre rilevare la profonda diversità esistente tra la notizia giornalistica, l'attività saggistica o documentaristica, da una parte, e l'opera artistica, sia essa teatrale, letteraria o cinematografica, dall'altra. Le prime hanno lo scopo di offrire al lettore o allo spettatore informazioni, notizie, fatti, vicende, esposte nel loro nudo contenuto o ricostruite attraverso collegamenti e riferimenti vari, al solo scopo di rendere edotto il lettore o lo spettatore di determinati avvenimenti, oppure di ricostruire attraverso di essi un discorso che abbia un tessuto politico, narrativo, giornalistico o storico. L'opera artistica se ne differenzia per l'essenziale connotato della creazione, ossia di quella particolare capacità dell'artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli stessi, tesa all'affermazione di ideali e di valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone. Per raggiungere questo fine l'opera artistica si sviluppa attraverso toni a volte elegiaci, altre volte drammatici o comici, ed adopera gli strumenti della metafora, del paradosso, dell'iperbole; comunque, esagera nella descrizione della realtà tramite espressioni che l'amplificano, per eccesso o per difetto. Siffatta peculiare caratteristica dell'opera artistica e soprattutto l'imprescindibile deformazione della realtà in essa impressa, impone al giudice, chiamato a delibare la pretesa risarcitoria come conseguenza della diffamazione, un accertamento diverso rispetto a quello comunemente svolto con riguardo all'esercizio dell'attività giornalistica e documentaristica.
Diverso sia quanto alla reale volontà, da parte dell'artista, di ledere l'altrui dignità, sia, soprattutto, quanto all'effettiva verificazione del c.d. danno/evento. Con ciò si intende dire che, per considerare effettivamente leso l'altrui onore, non è sufficiente accertare che l'opera artistica non sia veritiera, in quanto l'arte non è affatto interessata, né deputata ad esprimere la realtà nella sua verità fenomenica; così come il lettore o lo spettatore di un opera artistica teatrale o cinematografica non s'aspetta d'essere posto al corrente di notizie vere, attendendo, piuttosto al raggiungimento di mete ulteriori ed ideali. Diversamente, si banalizza il tema e si finisce con il disconoscere affatto il diritto al libero esercizio dell'arte. Allora, perché possa dirsi verificata la diffamazione è necessario accertare che l'offesa sia arrecata al di fuori di ogni sforzo creativo e che l'espressione sia percepita dal fruitore (lettore o spettatore che sia) come vera e, dunque, offensiva della dignità, dell'onore e dell'altrui reputazione. Diversamente, vien meno l'esistenza stessa dell'illecito aquiliano.
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