Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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L'ATTIVITA' DI CONSULENZA ALLE IMPRESE INDUSTRIALI IN MATERIA DI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE NON PUO' ESSERE CLASSIFICATA COME AUSILIARIA - Ai fini previdenziali (Cassazione Sezione Lavoro n. 10391 del 6 maggio 2009, Pres. Roselli, Rel. La Terza).

In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, le attività ausiliarie di quelle industriali, di cui all'art. 2195, comma primo, n. 5, cod. civ., richiamato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, sono quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l'obiettiva agevolazione di altre attività; ne consegue che l'impresa esercente attività ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi - la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese - se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese "ausiliate", dall'altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all'attività tipica di altre imprese, talché, ove venisse separata, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione.

L'attività di consulenza alle imprese industriali, in materia di direzione, organizzazione e formazione aziendale, costituisce un prodotto ed un risultato avente una propria autonomia rispetto all'impresa "ausiliata", passibile di essere offerto ad una generalità di soggetti, aventi quelle necessità e chiaramente disgiungibile dalla attività del soggetto "ausiliato".


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