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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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L'ATTIVITA' DI CONSULENZA ALLE IMPRESE INDUSTRIALI IN MATERIA DI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE NON PUO' ESSERE CLASSIFICATA COME AUSILIARIA - Ai fini previdenziali (Cassazione Sezione Lavoro n. 10391 del 6 maggio 2009, Pres. Roselli, Rel. La Terza).
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In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, le attività ausiliarie di quelle industriali, di cui all'art. 2195, comma primo, n. 5, cod. civ., richiamato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, sono quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l'obiettiva agevolazione di altre attività; ne consegue che l'impresa esercente attività ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi - la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese - se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese "ausiliate", dall'altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all'attività tipica di altre imprese, talché, ove venisse separata, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione.
L'attività di consulenza alle imprese industriali, in materia di direzione, organizzazione e formazione aziendale, costituisce un prodotto ed un risultato avente una propria autonomia rispetto all'impresa "ausiliata", passibile di essere offerto ad una generalità di soggetti, aventi quelle necessità e chiaramente disgiungibile dalla attività del soggetto "ausiliato".
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