Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

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L'OBBLIGO DI BUONA FEDE OGGETTIVA O CORRETTEZZA COSTITUISCE UN AUTONOMO DOVERE GIURIDICO, ESPRESSIONE DI UN GENERALE PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - A termini dell'art. 2 Cost. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10182 del 4 maggio 2009, Pres. Vittoria, Rel. Vivaldi).

I principi di buona fede e correttezza - come previsti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - costituiscono ormai parte del tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, infatti, costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica, proprio per il suo rapporto sinergico con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce forza normativa e ricchezza di contenuti, applicabile, sia in ambito contrattuale, sia in quello extracontrattuale. Il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. Calato, poi, nell'ambito contrattuale, è principio ormai consolidato quello per cui la buona fede oggettiva, cioè la reciproca lealtà di condotta, debba presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem  laedere,  senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. Lo stesso canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi, componendoli nell'ambito delle rispettive pretese. Diversamente, si assisterebbe ad un contemporaneo abuso, in primis del diritto e, quindi, del processo, intesi come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di raggiungere lo scopo eludendo, però, i doveri di correttezza e buona fede. Sotto questo profilo, pertanto, le parti non debbono - nell'ambito del rapporto in essere fra   di esse - tenere comportamenti ostruzionistici, volti ad impedire, od a non consentire, la liberazione del debitore, quando questi ha tenuto un comportamento,  sia pure non integralmente adempiente, ma, comunque, ho orientato il suo completamento nella direzione desiderata. Soprattutto le parti non debbono tenere un tale comportamento, nella prospettiva di fare ricorso al processo per raggiungere una completa soddisfazione del proprio diritto; e ciò quando, con la loro collaborazione possono ottenere il soddisfacimento della pretesa vantata, attraverso lo spontaneo completamento della esecuzione della prestazione dovuta, da parte del debitore. Diversamente, anche la semplice minaccia dell'azione esecutiva darebbe luogo ad un'attività di esercizio del diritto abusiva, cui va negata legittimità e, quindi, tutela.


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