Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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IN CASO DI SEPARAZIONE LA PROLE HA DIRITTO AD UN MANTENIMENTO TALE DA GARANTIRE UN TENORE DI VITA ANALOGO A QUELLO PRECEDENTE - In base all'art. 147 cod. civ. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 11538 del 19 maggio 2009, Pres. Vitrone, Rel. Giancola).

Il contributo a carico del coniuge separato per il mantenimento dei figli minorenni affidati all'altro coniuge deve essere determinato considerando le esigenze della prole in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e alle risorse ed ai redditi di costoro. In particolare, a seguito della separazione personale dei coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.


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