Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE SORGE CON LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PENSIONE - Prima che ciò si verifichi egli può ottenere una condanna generica (Cassazione Sezione Lavoro n. 11211 del 14 maggio 2009, Pres. Battimiello, Rel. Nobile).

Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale, di cui all'art. 2116, secondo comma cod. civ. - risarcimento conseguibile anche attraverso il recupero della somma occorsa per la costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962 - sorge solo nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale od assistenziale, con la conseguenza che da tale momento decorre la prescrizione di tale diritto (salva la possibilità del lavoratore di proporre anche prima della virtuale maturazione del diritto alla prestazione previdenziale una domanda di mero accertamento della astratta possibilità dannosa dell'omissione contributiva). In particolare l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile; l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art.13 della legge n. 1338 del 1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nel recupero della perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116  cod. civ. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it