Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL GIUDICE DEVE EVITARE LA DUPLICAZIONE DEL RISARCIMENTO DOVUTO AL LAVORATORE PER DANNI NON PATRIMONIALI - Attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (Cassazione Sezione Lavoro n. 10864 del 12 maggio 2009, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).

Per essere il rapporto di lavoro disciplinato da un ricco reticolato di disposizioni volte ad assicurare al lavoratore una tutela rafforzata della sua "persona", è sovente riscontrabile nella materia giuslavoristica l'esistenza di un danno non patrimoniale che è configurabile ogni qualvolta che il fatto illecito datoriale abbia violato in modo grave diritti della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e consente alla vittima di ottenere il ristoro del danno scaturente dalla lesione di interessi, che per non essere regolati "ex ante" da norme di legge, dovranno essere individuati caso per caso dal giudice di merito. Detto giudice però non dovrà mai duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici e dovrà in ogni caso individuare il discrimine tra meri pregiudizi, che si concretizzano in semplici disagi - o in lesioni di interessi che, per essere privi di qualsiasi consistenza e gravità, non possono trovare riconoscimento in sede risarcitoria - e danni che, per importare di contro un vulnus ad interessi oggetto di copertura costituzionale, vanno risarciti all'esito di una valutazione, che se supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia si sottrae - anche per quanto attiene alla quantificazione del danno - a qualsiasi censura in sede di legittimità.


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