Roma, 26 maggio 2009 - In vista della discussione fissata per il 23 giugno 2009 davanti alla Corte Costituzionale sulle questioni, sollevate da vari Uffici giudiziari, di legittimità dell'art. 4 bis legge n. 368/2001, introdotto con la legge n. 133/08 in materia di lavoro precario, l'"Associazione Articolo 21 Liberi di", intervenuta nel giudizio promosso dal Tribunale di Trieste, con ordinanza del 16 ottobre 2008, ha depositato una memoria nella quale si rappresenta, tra l'altro, l'assenza di qualsiasi razionale giustificazione per la norma impugnata. Ne riportiamo di seguito il testo integrale: "Il giudizio a quo è stato promosso davanti al Tribunale di Trieste dall'elettricista Antonio Di Giuseppe che, avendo lavorato alle dipendenze del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia nel periodo dal febbraio 2002 al maggio 2006, dieci mesi l'anno, in base a sei successivi contratti a tempo determinato, quattro dei quali prorogati, con impegno in termini ore/anno - stante l'entità esorbitante del lavoro straordinario - pari a quello dei dipendenti a tempo indeterminato della stessa azienda, ha chiesto la stabilizzazione del rapporto, per la mancata specificazione, nei contratti, delle ragioni che avrebbero dovuto legittimare l'apposizione del termine. Il caso di Antonio Di Giuseppe è rappresentativo delle modalità di impiego dei lavoratori precari da parte di talune aziende non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche nei settori della editoria giornalistica e della radio-televisione, cui l'Associazione Articolo 21 dedica in particolare la sua attenzione. Non v'è dubbio che,ove non fosse entrato in vigore, in pendenza del giudizio, l'art. 4 bis d.lgs. n. 368/01, Antonio Di Giuseppe avrebbe raggiunto lo scopo perseguito, come è normalmente avvenuto, in conformità con il diritto vivente, per i lavoratori precari in situazioni analoghe, i quali sono riusciti ad ottenere una pronuncia del giudice prima dell'entrata in vigore di tale norma, ovvero hanno agito successivamente. Non occorre pertanto soffermarsi, stante l'evidenza della situazione determinatasi, sulla esistenza di una disparità di trattamento prodotta dalla predetta norma in danno del lavoratore precario avente un giudizio in corso ed a favore della sua controparte. Deve peraltro rilevarsi che il Tribunale di Trieste non si è limitato a denunciare il contrasto con l'art. 3 Cost., ma ha altresì osservato che la diseguaglianza recata dalla nuova norma non è in alcun modo giustificata da interessi costituzionalmente rilevanti. Si deve invero escludere la possibilità di un bilanciamento che legittimi in questo caso il sacrificio dei valori tutelati dall'art. 3 Cost.. A differenza che nel caso deciso dalla Corte nella sentenza n. 419/2000 non sono infatti ravvisabili né una situazione di assoluta eccezionalità, né l'esigenza di tutelare l'interesse generale. Deve ritenersi in particolare, per più ragioni, che il sacrificio imposto dall'art. 4 bis d.lgs. n. 368/01 a un certo numero di lavoratori non possa essere giustificato dall'obiettivo della "competitività" delle imprese, indicato dal legislatore nei titoli del decreto legge n. 112/08 e della legge di conversione n. 133/08. In proposito va rilevato in fatto che, secondo studi condotti dalla Banca d'Italia, il ricorso a contratti temporanei di lavoro è dannoso per la produttività e quindi per la competitività delle aziende. Nel "Rapporto sulle tendenze del sistema produttivo italiano" contenuto nella pubblicazione della Banca d'Italia "Questioni di Economia e Finanza" n. 45 dell'aprile 2009, paragrafo n. 11.3 "contratti temporanei e produttività" (pagg. 110-111 che si allegano in copia) si rileva tra l'altro che "l'utilizzo di contratti a termine riduce gli incentivi per le imprese a investire nella formazione dei lavoratori temporanei e per questi ultimi ad acquisire le conoscenze specifiche dell'azienda in cui sono occupati, con effetto complessivamente negativo sul capitale umano e sulla loro produttività ... Bassanini, Nunziata e Venn (2008) trovano un legame nullo o negativo tra crescita della PTF e un maggior utilizzo dei contratti a termine, che non risulterebbe così equivalente a un allentamento della disciplina del licenziamento. Michie e Sheehan (2003) osservano su un campione di 200 imprese del Regno Unito una correlazione negativa tra impiego di lavoro temporaneo e crescita della produttività. Kleinknecht et al. (2006) concludono per i Paesi Bassi che la forte crescita dell'occupazione tra gli anni ottanta e gli anni novanta, sostenuta dall'impiego di lavoro flessibile, avrebbe nuociuto alla dinamica della produttività del lavoro. Per l'Italia, utilizzando i dati dell'IMC integrati con dati di bilancio, Lucidi (2006) trova che a un maggior impiego di lavoro temporaneo sarebbe corrisposto, nel periodo 2001-03, una minore crescita della produttività del lavoro." Nello stesso senso il 40° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, redatto dal Censis nel 2006 per incarico del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ove a pag. 184, nel paragrafo dedicato a "Nuovi intrecci dopo la flessibilità", si legge: "La flessibilità non è più quindi una leva di gestione straordinaria dell'impresa, ma è entrata in una fase di normalizzazione in cui si autoriproduce, senza essere una leva di sviluppo e di innovazione né per le aziende, né per i lavoratori: produce, come ha prodotto, effetti sul piano quantitativo, ma non su quelli della produttività e della qualità del lavoro, che sono ottenute attraverso altri strumenti". E' significativa la rispondenza ravvisabile tra questi recenti studi e gli atti parlamentari relativi al primo intervento del legislatore in materia di contratti a termine, la legge n. 230/62. Invero nella relazione della Commissioni permanenti IV e XIII (Giustizia - Lavoro) sul disegno di legge governativo, presentata il 22 luglio 1961, tra l'altro leggesi: "Non è chi non veda che la durata indeterminata del rapporto realizza da una parte l'interesse del lavoratore, che anela ad avere una stabilità e sicurezza della propria occupazione e dall'altra soddisfa l'esigenza dell'imprenditore di farsi dei dipendenti particolarmente attaccati all'impresa e particolarmente idonei al genere di prestazioni che l'impresa richiede" (pag.3). Nello stesso senso la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/94, secondo cui la previsione, nell'art. 1 L.n. 230/62, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato come tipo legale, realizza una misura " idonea a soddisfare l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto, non disgiunto da quello del datore di lavoro a fruire di una attività che si esplica con maggiore (e proficua) inerenza all'azienda". Altro è l'interesse dell'impresa, che può assumere una portata generale, altro il tornaconto del singolo imprenditore cui si fa riferimento a pag. 11 della predetta relazione: "E' naturale che l'imprenditore tenda ad eludere una qualsivoglia disciplina legislativa per realizzare un proprio tornaconto, per fare cioè delle economie a danno dei lavoratori dipendenti, anche se le esigenze della organizzazione aziendale non lo richiedono".
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Sempre dai predetti atti parlamentari risulta che nella relazione al disegno di legge governativo in data 2 gennaio 1960 si faceva riferimento a un'indagine degli Uffici dell'Ispettorato del Lavoro che aveva consentito di individuare i fini perseguiti dalle aziende mediante la stipulazione di contratti a termine, tra cui (pag. 2):
La situazione fotografata dalla predetta relazione non è sostanzialmente mutata. Taluni imprenditori ricorrono infatti sistematicamente ad illegittime assunzioni temporanee per privare i lavoratori delle garanzie apportate dall'art. 18 St. Lav., nonché dei benefici derivanti dall'anzianità di servizio, e per ottenere da essi prestazioni eccedenti la norma (nel caso in esame dagli atti processuali emerge che l'elettricista Di Giuseppe svolgeva un "numero esorbitante di ore di lavoro straordinario", come si legge nell'ordinanza del Tribunale di Trieste). A ciò si aggiunga che la frequenza degli infortuni sul lavoro va posta anche in relazione alla disponibilità dei lavoratori precari a prestare la loro opera in condizioni di insicurezza, pur di ottenere il rinnovo del contratto. La disciplina limitatrice dei contratti di lavoro a termine ha avuto sin dall'inizio ed ha tuttora la finalità di evitare che l'imprenditore persegua il profitto attraverso l'indebito sfruttamento dei dipendenti anziché con gli investimenti diretti a conseguire uno stabile miglioramento della competitività. A livello internazionale ciò è stato affermato sin dal 1944 nella Dichiarazione di Philadelphia, approvata dalla Conferenza Generale dell'OIL il 10 marzo 1944, che ha escluso la mercificazione del lavoro affermando il principio fondamentale "labour is not a commodity".
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Altra razionale giustificazione, nell'interesse generale, perché il sistema produttivo ricorra al lavoro a tempo indeterminato, onde l'irrazionalità dell'intervento legislativo de quo, deve ravvisarsi, nei periodi di crisi economica, nell'esigenza di tutelare i livelli occupazionali e con essi la pace sociale, o quanto meno di consentire la più estesa fruizione dei cosiddetti "ammortizzatori sociali". Ciò è reso evidente, nell'attuale congiuntura, dai sempre più frequenti appelli dei Governi dei paesi industrializzati alle imprese, affinché assolvano ai loro doveri di solidarietà, affermati in Italia dall'art. 2 Cost..
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Oltre ad avere effetti negativi sulla produttività e quindi sulla competitività del sistema, nonché sulla sua stabilità, il ricorso sistematico al lavoro temporaneo produce effetti pregiudizievoli per altri specifici interessi della collettività, come quelli relativi alla libertà di informazione e alla ricerca scientifica. L'instabilità dell'occupazione del giornalista, come abbiano rilevato nell'atto di intervento, limita, di fatto, la sua autonomia professionale in quanto può indurlo a compromessi per assicurasi il rinnovo dei contratti. Lo stesso dicasi per il ricercatore scientifico.
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In considerazione di quanto sopra, nel caso in esame, il riferimento del legislatore alla competitività non può ritenersi idoneo a giustificare l'intervento diretto ad evitare la stabilizzazione di un certo numero di rapporti di lavoro, in quanto tale collegamento si appalesa privo dell'indispensabile requisito della razionalità. Tale carenza deve ravvisarsi anche sotto altri profili. Invero l'interesse dell'impresa a dimensionare la forza lavoro in misura non eccedente le sue esigenze produttive è ampiamente tutelato proprio dal d.lgs. n. 368/01 che ha liberalizzato il ricorso ai contratti a termine, consentendolo in tutti i casi in cui l'impresa debba effettivamente far fronte ad esigenze temporanee. Il fatto che alcune aziende abbiano violato la legge, ricorrendo alle assunzioni a termine per soddisfare necessità stabili e continuative, non può in alcun modo giustificare l'intervento del legislatore in favore delle medesime e in danno dei lavoratori che abbiano maturato il diritto alla stabilizzazione. Né potrebbero prospettarsi inconvenienti in ipotesi riconducibili alle stabilizzazioni disposte in sede giudiziaria sia perché il numero dei giudizi promossi dai precari è relativamente basso, sia perché alle aziende con personale in esubero l'ordinamento consente, a termini della legge n. 223/91, di procedere a licenziamenti collettivi. Inoltre, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il singolo lavoratore improduttivo può essere licenziato per scarso rendimento, trattandosi di giustificato motivo di recesso a termini dell'art. 3 L. n. 604/66.
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Al rilievo della manifesta irrazionalità dell'intervento legislativo de quo deve aggiungersi che la possibilità di bilanciamento, nella materia in esame, è ridotta al minimo, essendo stata tale valutazione operata dallo stesso legislatore costituente nell'art. 41 Cost. che ha accompagnato all'affermazione delle libertà di intrapresa l'espressa enunciazione dei suoi limiti, attinenti all'utilità sociale e alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Stante la "immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto" (Corte Cost. n. 210/92), le norme italiane ed europee che limitano il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, come in genere tutte le disposizioni che tutelano la stabilità del rapporto di lavoro, sono dirette a tutelare più che gli interessi economici, la libertà e la dignità del lavoratore, indubbiamente pregiudicate dalla precarietà dell'occupazione. "Il diritto al lavoro, riconosciuto a ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana" (Corte Cost. n. 45 del 9/6/65). In tal senso si è costantemente pronunciata anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, affermando che "il beneficio della stabilità dell'impiego è un elemento portante della tutela dei lavoratori" (sentenza Mangold 22/11/05 punto 64) e che la disciplina del lavoro a tempo determinato "persegue uno scopo che rientra negli obiettivi fondamentali iscritti all'art. 136, primo comma, CE, come pure al terzo comma del preambolo del Trattato CE e ai punti 7 e 10, primo comma, della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e che sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, alla parificazione nel progresso, nonché all'esistenza di una protezione sociale adeguata dei lavoratori a tempo determinato" (sentenza Angelidaki 23/4/2009, c-378/07).
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E' pertanto evidente l'irrazionalità ed antistoricità dell'intervento legislativo de quo, che ha finito per giovare agli interessi della parte meno qualificata dell'imprenditoria italiana, quella intenta all'accrescimento del profitto attraverso lo sfruttamento della manodopera, anziché a migliorare la competitività investendo nell'innovazione e nel miglioramento qualitativo del prodotto, unica strada percorribile per fronteggiare la concorrenza dei paesi emergenti. Nel valutare tali non egregi interessi si deve tener presente che, secondo gli ultimi dati dell'OCSE, il livello dei salari in Italia è tra i più bassi. In una graduatoria comprendente 30 paesi l'Italia è al 23° posto. Si tratta di una problematica ben presente all'attuale Governo, come è dato desumere da un'intervista al ministro Brunetta pubblicata dal quotidiano Il Tempo del 18 maggio 2009: Domanda: Gli imprenditori secondo lei si sono tenuti la fetta più grossa della torta. Ha detto una cosa di sinistra? Risposta: No. Da economista: per me non c'è nessun problema se i profitti crescono più dei salari. Quello che è importante è che i guadagni delle imprese siano poi utilizzati per gli investimenti che creano occupazione e domanda. Molta di questa ricchezza si è invece trasformata in rendita finanziaria. Domanda: Siamo tra i fanalini di coda nel peso della busta paga solo per questo? Risposta: E' uno dei fattori. Molto dipende anche dal boom del lavoro atipico e flessibile che per definizione ha una minore retribuzione. Negli ultimi dieci anni gli occupati sono cresciuti di 2,5 milioni di unità. La produttività non è aumentata e la stessa ricchezza è stata divisa per un numero maggiore di persone.
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La palese irrazionalità sopra rilevata deve condurre all'accoglimento altresì della questione di legittimità posta dal Tribunale di Trieste con riferimento, per il tramite dell'art. 117 Cost., all'art. 6 CEDU, che tutela l'indipendenza del giudice. Il caso in esame è, anche sotto questo profilo, ben diverso da quello deciso dalla Corte con la sentenza n. 419/2000 che ha richiamato la sua costante giurisprudenza secondo cui, al di fuori della materia penale, il legislatore ordinario può emanare norme retroattive "purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti". In tale sentenza la giustificazione per l'intervento retroattivo è stata ravvisata nella "assoluta eccezionalità" della situazione determinatasi per il gestore del servizio postale. Tale giustificazione, nel caso in esame, non è minimamente configurabile sia per l'assenza di qualsiasi fattispecie di "assoluta eccezionalità" sia perché, a ben vedere, il legislatore non ha introdotto una norma retroattiva, relativa per esempio ai contratti stipulati prima o dopo una certa data, ma ha fatto espresso riferimento ai giudizi in corso. E' evidente pertanto la volontà del legislatore di interferire nell'attività dell'autorità giudiziaria. Si allegano pagg. 110-111 del "Rapporto sulle tendenze del sistema produttivo italiano." Roma, 20 maggio 2009 (Avv. Domenico d'Amati)"
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