Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO OFFRE UNO STRUMENTO DI ASSISTENZA CHE LIMITA IL SACRIFICIO DELLA CAPACITA' DI AGIRE - In base all'art. 3 della legge 9 gennaio 2004 n. 6 (Cassazione Sezione Prima Civile n. 9628 del 22 aprile 2009, Pres. Luccioli, Rel. Panzani).

L'introduzione nel nostro ordinamento dell'amministrazione di sostegno ha comportato il superamento della rigida alternativa capacità/incapacità, che ha tradizionalmente contraddistinto l'atteggiamento del legislatore al cospetto delle situazioni di minorità.

L'art. 1 della legge n. 6 del 2004 attribuisce all'amministrazione di sostegno "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". L'art. 404 cod. civ., nel testo modificato da tale legge, precisa che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare". Dal canto suo, l'art. 414 cod. civ., nel testo modificato dalla citata legge, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"; e l'art. 415 cod. civ. continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia "talmente grave da far luogo all'interdizione".

L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile.

Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 cod. civ. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di tale soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405, co. 5, nn. 3 e 4 cod. civ. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole.


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