Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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NELL'INTERPRETARE I CONTRATTI COLLETTIVI, LA CASSAZIONE APPLICA LE REGOLE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 1362 E SEGUENTI COD. CIV. - Attenendosi in primo luogo al senso letterale delle parole (Cassazione Sezione Lavoro n. 11012 del 13 maggio 2009, Pres. Ianniruberto, Rel. Napoletano).

Il giudice di legittimità, nel caso sia stata denunciata la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 27 della legge n. 40 del 2006, può procedere alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo, la cui natura negoziale impone che l'indagine ermeneutica debba essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle preleggi. Tanto precisato, va richiamata, ai fini di cui trattasi, la regola juris della Suprema Corte secondo la quale, in tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va, poi, verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.

Il punto 8 dell'art. 56 lett. a) del CCNL 1996/1999 Personale FS il quale dispone che "per i giorni di malattia al dipendente viene corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno una indennità sostitutiva giornaliera di importo pari all'indennità quadri o all'indennità di utilizzazione spettante nelle giornate di ferie, non cumulabile con altre indennità" va interpretato, alla stregua dei canoni di cui all'art. 1362 e segg. cod. civ., nel senso che l'indennità sostitutiva giornaliera va corrisposta anche nei giorni di riposo e festivi stante l'univoco riferimento all'indennità di utilizzazione spettante nelle giornate di ferie e quindi ad una indennità che prescinde del tutto dalla effettiva prestazione lavorativa.


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