|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI EMATOLOGICI PUO' COSTITUIRE PROVA SUFFICIENTE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA PATERNITA' NATURALE - In base all'art. 116 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 10585 dell'8 maggio 2009, Pres. Luccioli, Rel. Schirò).
|
Nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di paternità naturale, anche il rifiuto aprioristico o ingiustificato della parte di sottoporsi ad esami ematologici rientra tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudice. Tale rifiuto costituisce infatti un comportamento che il giudice può valutare ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., anche in assenza di prove oggettive assolutamente certe - e comunque ben difficilmente acquisibili - circa l'effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale. Il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di prova.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|