Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'ARCHIVIAZIONE IN SEDE PENALE NON PRECLUDE AL GIUDICE CIVILE L'ACCERTAMENTO DEL REATO - Anche ai fini della individuazione del termine di prescrizione (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10281 del 5 maggio 2009, Pres. Fantacchiotti, Rel. D'Amico).

In base all'art. 2947 cod. civ. il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Se però il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. L'archiviazione in sede penale non preclude al giudice civile l'accertamento del reato e l'applicazione del principio che allinea la prescrizione del diritto al risarcimento del danno al termine di prescrizione del reato. Ciò basta per ritenere applicabile il predetto termine "lungo" indipendentemente dalla riapertura del procedimento penale.


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