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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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LA RITARDATA CONSEGNA AL LAVORATORE ASSUNTO DEI DATI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE NEL LIBRO MATRICOLA COMPORTA L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA - In base al decreto legge n. 510 del 1996 (Cassazione Sezione Lavoro n. 10452 dell'8 maggio 2009, Pres. Ravagnani, Rel. Mammone).
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L'art. 9 bis del decreto legge n. 510 del 1996 prevede per il datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. La violazione del precetto, che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, è integrata non solo dalla omessa, ma anche della tardiva consegna, quando cioè questa avvenga successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro. La norma non ammette il rilascio di dichiarazioni equipollenti.
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