Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

LE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE CONIUGALE POSSONO ESSERE MODIFICATE PER LA SOPRAVVENIENZA DI FATTI NUOVI - In base all'art. 156 cod. civ. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 14093 del 17 giugno 2009, Pres. Luccioli, Rel. Panzani).

In caso di separazione personale fra i coniugi le condizioni della separazione giudiziale, ai sensi dell'art. 156, comma 7, cod. civ., possono essere modificate "qualora sopravvengano giustificati motivi", attraverso il ricorso alla procedura camerale prevista dagli artt. 710 e 711 cod. proc. civ.. Questa disciplina è applicabile analogicamente anche alla separazione consensuale. La sentenza di separazione dà luogo a un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio; così come gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione. Oggetto della procedura camerale, pertanto, è l'accertamento della esistenza dei "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.


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