Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LAVORATORE CHE ABBIA IMPUGNATO IL TERMINE ILLEGITTIMO APPOSTO AL SUO RAPPORTO DI LAVORO PUO', IN ATTESA DELL'ESITO DEL GIUDIZIO, REPERIRE UN'ALTRA OCCUPAZIONE - Per far fronte alla necessità di mantenersi (Cassazione Sezione Lavoro n. 13591 dell'11 giugno 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Mammone).

Rosanna T. è stata assunta a termine dalla s.r.l. Distribuzione Organizzata Supermercati con motivazione riferite alla necessità di fronteggiare un aumento dell'attività lavorativa nel periodo estivo. Poiché alla scadenza prevista del contratto l'azienda ha cessato di farla lavorare, ella ha chiesto al Giudice del lavoro di Potenza di dichiarare la nullità del termine apposto all'assunzione e di condannare l'azienda ad adibirla all'attività lavorativa, nonché al risarcimento del danno. Il Giudice ha accolto le domande perché ha ritenuto che l'apposizione del termine non fosse consentita dalle leggi n. 230 del 1962 e n. 876 del 1977, all'epoca vigenti, essendo mancata, tra l'altro, l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. L'azienda, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ha proposto appello sostenendo che il rapporto di lavoro doveva ritenersi comunque risolto per volontà della lavoratrice, in quanto costei, dopo l'inizio della controversia, aveva lavorato presso un'altra azienda. L'appellante ha chiesto alla Corte di Potenza di disporre il giuramento decisorio della lavoratrice sulla circostanza dell'avvenuto reperimento di altra occupazione. La Corte ha rigettato l'appello. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Potenza per non avere ammesso il giuramento decisorio, al fine di accertare l'intervenuto disinteresse della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13591 dell'11 giugno 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Mammone) ha rigettato il ricorso. La circostanza di fatto che si intenderebbe provare con il giuramento - ha osservato la Corte - è stata data per scontata dalla Corte d'Appello, che l'ha ritenuta irrilevante sulla base della considerazione che la nuova assunzione "nasceva dall'immediata necessità di soddisfare i bisogni primari e non dalla possibilità di scelta tra un contraente e l'altro e quindi da una precisa scelta negoziale che trovasse come in un disinteresse all'attuazione del primo contratto". Il ricorso per cassazione - ha osservato la Corte - non ha investito questa parte della decisione impugnata.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it