Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE INVALIDO DURANTE IL PERIODO DI PROVA - Deve essere motivato con ragioni serie ed obiettive (Cassazione Sezione Lavoro n. 824 del 29 gennaio 1999, Pres. Sciarelli, Rel. Lamorgese).

In tema di assunzioni obbligatorie degli invalidi ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (v. sentenze 4 giugno 1992 n. 6810, 18 febbraio 1994 n. 1560, 1° aprile 1994 n. 3177) è nel senso di ritenere, nell'ipotesi di contratto di lavoro stipulato con patto di prova e nel caso di esito negativo di questa, la necessità della motivazione del recesso. Il datore di lavoro ha cioè l'obbligo di enunciare le ragioni (serie ed obiettive) che non hanno consentito il superamento del periodo di prova. Ciò è necessario al fine di consentire il sindacato da parte del giudice sui reali motivi del recesso e per verificare, in particolare, che questo non sia stato influenzato dalle condizioni menomate del lavoratore o determinato da motivi discriminatori ed illeciti e che quindi il patto di prova non venga utilizzato per eludere le garanzie previste per i soggetti invalidi in ordine all'avviamento al lavoro.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it