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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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L'ACCORDO SINDACALE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI PRESSO UN'AZIENDA NON PUO' ESSERE REVOCATO SE GLI INTERESSATI HANNO DICHIARATO DI VOLERNE PROFITTARE - In base all'art. 1411 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15073 del 26 giugno 2009, Pres. Roselli, Rel. Zappia).
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La società Star, dopo avere avviato, nel dicembre del 1999, una procedura per il collocamento in mobilità dei lavoratori addetti al suo stabilimento di Sarno, ha concluso il 7 gennaio del 2000 con le organizzazioni sindacali un accordo che prevedeva, tra l'altro, l'assunzione da parte della s.p.a. La Doria, interessata allo stabilimento, di un certo numero di lavoratori, dopo la loro collocazione in mobilità per due anni. In pari data la società La Doria e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un altro accordo, che prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato presso tale azienda, di 61 ex dipendenti della Star per impiegarli in una nuova attività industriale nello stabilimento di Sarno. In base a questi accordi Giuseppe A. dipendente della Star, ha accettato il licenziamento con collocazione in mobilità per essere assunto, dopo due anni di mobilità, ovvero entro il 7 gennaio 2003, dalla società La Doria. Quest'ultima tuttavia, nel febbraio del 2002, ha concordato con le organizzazioni sindacali di risolvere l'accordo del 7 gennaio 2000 per sopraggiunte difficoltà gestionali. Giuseppe A., essendo venuto meno la prevista assunzione alle dipendenze della società La Doria ha promosso, nel giugno del 2003, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti delle società Star e La Doria, un giudizio diretto ad ottenere l'accertamento del suo diritto all'assunzione presso La Doria, la costituzione coattiva del rapporto di lavoro con questa società in base all'art. 2932 cod. civ. e il risarcimento del danno per ritardata assunzione. Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande condannando la s.p.a. La Doria al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della mancata assunzione, nella misura delle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire sino alla data della sentenza. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Salerno. La s.p.a. La Doria ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Salerno per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15073 del 26 giugno 2009, Pres. Roselli, Rel. Zappia) ha rigettato il ricorso. I giudici del merito - ha affermato la Corte - hanno correttamente accertato l'esistenza di un contratto a favore di terzo, concluso nel gennaio del 2000, tra le organizzazioni sindacali e la s.p.a. La Doria a beneficio dei dipendenti della Star che avessero accettato il licenziamento. Il base all'art. 1411 cod. civ., la stipulazione a favore di terzo è valida qualora lo stipulante vi abbia interesse; il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, che però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche nei confronti del promittente, di volerne profittare. Nel caso in esame - ha riferito la Corte - i giudici del merito hanno accertato, con adeguata motivazione, che il lavoratore, accettando il licenziamento da parte della Star, ha dichiarato di voler profittare della promessa di assunzione presso La Doria; conseguentemente la successiva revoca dell'accordo del 7 gennaio 2000 non poteva produrre effetti nei confronti del lavoratore.
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