Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ASSENZA PER MALATTIA PUO' ESSERE VALIDAMENTE GIUSTIFICATA ANCHE CON UN CERTIFICATO RILASCIATO DA UN MEDICO NON APPARTENENTE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - In base all'art. 5 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15058 del 26 giugno 2009, Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti).

Francesco L. dirigente della s.r.l. Krizia Industria è stato licenziato con motivazione riferita, in particolare, all'addebito di avere giustificato un'assenza per malattia con un certificato rilasciato da un medico non facente parte del servizio sanitario nazionale. Nella controversia che ne è seguita sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Milano hanno ritenuto infondato l'addebito ed hanno condannato l'azienda al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali per il caso di licenziamento ingiustificato.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15058 del 26 giugno 2009, Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso proposto dall'azienda avverso la decisione della Corte di Milano. L'art. 5 St. Lav. - ha osservato la Corte - non prescinde che la certificazione comprovante lo stato di malattia del lavoratore debba essere rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale.


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