Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL GENERICO RIFERIMENTO A ESIGENZE TECNICHE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE NON COSTITUISCE ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI INDICARE I CRITERI DI SCELTA NELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE DI APERTURA DELLA PROCEDURA PER COLLOCAMENTO DEI DIPENDENTI IN CIGS - In base alle leggi n. 164 del 1975 e n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 15323 del 30 giugno 2009, Pres. Mattone, Rel. Curzio).

Nel gennaio del 2003 la Xerox spa ha collocato in cassa integrazione straordinaria un certo numero di dipendenti. Il provvedimento è stato preannunciato da una comunicazione alle organizzazioni sindacali nella quale l'azienda ha precisato che per "motivazioni di ordine tecnico organizzativo" non erano previste rotazioni nelle sospensioni del lavoro e che il criterio di individuazione dei lavoratori da collocare in cigs era quello delle "esigenze tecniche, organizzative, produttive". Uno dei lavoratori sospesi, Aldo F., ha chiesto al Tribunale di Roma l'accertamento della illegittimità del provvedimento adottato nei suoi confronti, per inadeguatezza della comunicazione aziendale relativa ai criteri di scelta, e la condanna dell'azienda al risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto la domanda, determinando l'entità del risarcimento in misura pari alle differenze fra la retribuzione normalmente percepita dal lavoratore e il trattamento di cigs. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Roma. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge. Essa ha sostenuto, tra l'altro, che il criterio delle "esigenze tecniche, organizzative e produttive" doveva ritenersi conforme alla legge e che comunque l'obbligo di preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta doveva ritenersi soppresso per effetto del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218 relativo al procedimento per la concessione del trattamento di cigs.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15323 del 30 giugno 2009, Pres. Mattone, Rel. Curzio) ha rigettato il ricorso. Il criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive - ha osservato la Corte - è indicato dalla legge e può essere anche l'unico applicato, ma il problema è che in sede di applicazione il suo contenuto deve essere specificato in modo tale da permettere di comprendere come la sua applicazione abbia portato alla scelta operata e da consentirne la specifica (come già affermato nella sentenza Cass. n. 7720 del 23 aprile 2004). La Corte ha poi escluso che il D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218 abbia eliminato l'obbligo di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali previsto dall'art. 5 della legge n. 164 del 1975 e dall'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, richiamando il seguente principio di diritto, affermato dalla sentenza Cass. Sez. Lav. n. 28464 del 28 novembre 2008: "In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, l'art. 1 della legge n. 223 del 1991 prescrive al comma settimo da parte del datore di lavoro, a seguito della sua ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Tale disposizione, che pone a carico del datore di lavoro un preciso onere, va osservata come tutte le restanti disposizioni della suddetta legge n. 223 del 1991, volte a tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218 (contenente norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale".


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