Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

UNA SUCCESSIONE DI FORNITURE DI LAVORO TEMPORANEO PUO' CONFIGURARE FRODE ALLA LEGGE - Con conseguente instaurazione del rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice (Cassazione Sezione Lavoro n. 15515 del 2 luglio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello).

Francesco F. dipendente della s.p.a. Adecco, fornitrice di lavoro temporaneo, è stato ripetutamente utilizzato, nel periodo dal 25 marzo 2001 al 31 agosto 2003 dalla Società Trasporti Pubblici di Brindisi in base ad una serie di contratti di fornitura, spesso di durata di pochi giorni, succedutisi con brevi intervalli, anche di un giorno. Egli ha chiesto al Tribunale di Brindisi di accertare, in base alla legge 24 giugno 1997 n. 196, che egli doveva ritenersi dipendente della Società di Trasporti Pubblici. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte di Lecce ha accolto l'appello del lavoratore, in quanto ha ritenuto che con le successive assunzioni, equivalenti a proroghe reiterate, sia stato posto in essere un meccanismo di frode alla legge (art. 1344 cod. civ.) e di illecita interposizione nel rapporto di lavoro. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, fra l'altro, che la legge n. 196 del 1997 consentiva la reiterazione delle assunzioni per prestazioni di lavoro temporaneo.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15515 del 2 luglio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello) ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte di Lecce ha correttamente individuato una ratio della disciplina di cui alla legge n. 197 nella possibilità di utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo fornite da una impresa terza per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo della impresa utilizzatrice e ne ha ravvisato l'elusione nel caso esaminato, essendosi verificata una sostanziale proroga reiterata dell'unico originario contratto, a fronte pertanto di esigenze stabili di occupazione. In proposito la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "La mancata previsione nella legge n. 196 del 1997 di un divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa utilizzatrice non esclude la possibilità di valutazione della relativa vicenda nei termini di cui all'art. 1344 c.c., quando essa costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore,  per eludere la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro che connota tale disciplina".

I giudici di merito hanno applicato nel caso in esame, nei termini sopra riferiti, la regola inerente la disciplina generale dei contratti, relativa al negozio in frode alla legge, ritenuto nel caso in esame realizzato attraverso un complesso coordinamento negoziale, comunque coinvolgente l'impresa utilizzatrice, volto a deviare lo strumento di cui alla legge n. 196 del 1997 in direzione della stabile utilizzazione del medesimo prestatore di lavoro da parte di quest'ultima.


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