Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEL DIPENDENTE PUO' ESSERE LIMITATO PER ESIGENZE DI TUTELA DELLA PERSONALITA' DI SUOI COLLEGHI - In base all'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15327 del 30 giugno 2009, Pres. Vidiri, Rel. Stile).

Alcuni dipendenti della S.p.a. Trenitalia hanno ricevuto lettere anonime di contenuto ingiurioso. Essi hanno chiesto all'azienda di poter disporre di documenti di lavoro scritti a mano o firmati da un loro collega, R.L., addetto all'ufficio di Chiasso, per sottoporli a perizia grafica al fine di stabilire se egli fosse l'autore delle lettere anonime. L'azienda ha accolto la richiesta, consegnando ai richiedenti alcune bolle doganali ed altri analoghi documenti compilati dal sospettato. I documenti sono stati sottoposti a perizia, in base alla quale Luigi R. è stato querelato. Il processo penale, svoltosi in Svizzera, ha dato luogo ad una sentenza di assoluzione con formula dubitativa. L.R. ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare la Trenitalia al risarcimento del danno per avere, in violazione del dovere di riservatezza previsto dalla legge n. 675 del 1996, messo a disposizione di terzi documenti da lui compilati o sottoscritti. Il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo che la scrittura manuale costituisca un dato personale, tutelato dalla legge. In grado di appello, la Corte di Milano, dopo avere disposto una consulenza grafologica, ha confermato la decisione del Tribunale. Essa, pur ravvisando nei documenti oggetto della causa la natura di dati personali, ha ritenuto che la normativa sulla privacy debba essere coordinata con l'obbligo, stabilito per l'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ., di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, sicché, di fronte a tre lettere anonime pesantemente ingiuriose indirizzate a tre dipendenti, la consegna ai medesimi di documenti idonei a consentire una perizia grafologica, trovava giustificazione nella esigenza di ripristinare un clima sereno in azienda. R.L. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Milano per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15327 del 30 giugno 2009, Pres. Vidiri, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 675 del 1996 e con le esclusioni di cui al successivo art. 12 - ha ricordato la Corte - il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Costituisce trattamento, in base alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge stessa, "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati". Dato personale è poi - secondo la lettera c) sempre del comma 2 - "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Deve pertanto ritenersi - ha affermato la Cassazione - che, come correttamente osservato nella impugnata decisione, l'avere consegnato, e quindi comunicato, ad alcuni compagni di lavoro dell'attore copia di alcuni documenti, da lui compilati e/o sottoscritti, dei quali la società era in possesso in quanto datore di lavoro, abbia realizzato trattamento di dato personale senza consenso.

Tuttavia - ha affermato la Cassazione - la Corte di Milano ha correttamente ritenuto che per la consegna a terzi dei dati non fosse necessario il consenso dell'interessato, stante la peculiarità del caso. I rapporti di lavoro inseriti in un'organizzazione - ha osservato la Suprema Corte - versano in una situazione davvero particolare, in quanto al responsabile dell'organizzazione e quindi dell'imprenditore, titolare dei relativi poteri, incombe, proprio perciò, l'obbligo - la cui portata e pregnanza si sono progressivamente arricchite nel corso degli anni - di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro alle sue dipendenze (art. 2087 cod. civ.).

Nel caso in esame da un lato, quindi, erano in gioco diritti della persona degli altri dipendenti, di rilievo costituzionale, e tali diritti non potevano trovare attuazione se non individuando l'autore degli anonimi; da un altro la situazione determinatasi poteva avvelenare l'ambiente di lavoro; infine, i documenti consegnati erano di contenuto pochissimo significante (richieste di istruzioni, di cambio del turno, rinascimento di premi di produzione, bolle doganali compilate da R.L. nell'espletamento del servizio), come pochissimo significante è la stessa sottoscrizione su alcuni di essi la quale può essere apposta anche alle cartoline di saluti non imbustate.

Pertanto - ha affermato la Cassazione - comportandosi come ha fatto, la società ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2087 cit., il cui contenuto, in una situazione e con le modalità di cui sopra, costituisce il legittimo limite al diritto al consenso espresso di cui all'art. 1 L. n. 675 cit.. Invero - come affermato dalla giurisprudenza di legittimità  in analoghe occasioni - in tema di trattamento dei dati personali, l'interesse alla riservatezza, tutelato dall'ordinamento positivo, recede quando quest'ultimo sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei soli ovvi limiti in cui esso sia necessario alla tutela. La L. n. 675/ del 1996, infatti, non configurando uno "statuto generale della persona", non si applica generalizzatamente ad ogni situazione soggettiva comunque riconducibile al novero dei diritti della persona, ma soltanto a quelle tra le predette situazioni soggettive che rientrano nell'ambito di applicazione della L. n. 675 del 1996 come normativamente delineato in relazione al fenomeno del "trattamento dei dati personali", precludendo l'accesso solo per quei documenti relativi ai dati sensibili della persona (vita privata, riservatezza sullo stato di salute, fede religiosa, difesa della dignità umana). Di conseguenza - ha affermato la Corte -deve escludersi che sempre ed in ogni caso, quando si verifichi una divulgazione dei dati relativi alla persona, si realizzi una violazione della legge n. 675 del 1996 non potendosi prescindere da un giudizio di comparazione, rimesso al giudice di merito, degli interessi in gioco.


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