Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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CON LA SENTENZA SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO LA CORTE COSTITUZIONALE HA RESPINTO UN ATTENTATO ALLO STATO DI DIRITTO - L'intervento dovrebbe scoraggiare nuovi colpi di mano.

Roma, 15 luglio 2009 - Cancellando l'attentato allo Stato di diritto attuato l'estate scorsa con l'introduzione dell'art. 4 bis nella disciplina del lavoro a termine, la Corte Costituzionale si è limitata a rilevarne l'evidente contrasto con il principio di eguaglianza affermato dall'art. 3 Cost..

Gli altri profili di illegittimità denunciati dai Giudici del Lavoro, con riferimento al diritto di difesa, all'autonomia della magistratura e al rispetto dei trattati internazionali, non sono stati esclusi ma soltanto dichiarati assorbiti, il che dovrebbe contribuire a scoraggiare ulteriori colpi di mano legislativi.

E' importante inoltre che la Corte Costituzionale abbia qualificato "diritto vivente" l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui l'illegittimità del termine comporta la stabilizzazione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro, in conformità con le indicazioni emergenti dalla normativa europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione.

E' significativa infine la motivazione con la quale è stata dichiarata infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento alla mancata previsione, da parte del legislatore, che nel caso di assunzioni per esigenze sostitutive vadano indicati nel contratto il nome del dipendente sostituito e la causale della sostituzione. La Corte infatti ha emesso una sentenza interpretativa, con la quale ha affermato che l'attuale normativa, che pone l'esigenza di specificazione della causale di assunzione (art. 1 D.Lgs.. n. 368/2001), deve essere interpretata nel senso che in caso di assunzioni per necessità sostitutive, nel contratto debbano essere indicati, per l'appunto, sia il nome del lavoratore sostituito che la causale della sostituzione. Questa affermazione rafforza il principio secondo cui le assunzioni a tempo determinato costituiscono l'eccezione alla regola, che è quella del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nello stesso senso va la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità della norma che autorizza, entro certi limiti quantitativi, assunzioni a termine presso le imprese esercenti servizi postali con contratti della durata di sei o quattro mesi. La Corte ha infatti rilevato la peculiarità degli oneri gravanti su tali imprese, affermando conseguentemente la razionalità dell'intervento legislativo. (D. d'A.).


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