Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LAVORATORE PUO' OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE, DA PARTE DELL'AZIENDA, DELL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE - In base all'art. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15915 del 7 luglio 2009, Pres. De Luca, Rel. Napoletano).

Adriano L. dipendente dalla s.p.a. Italcementi, pur avendo ottenuto dal Giudice l'annullamento del licenziamento attuato nei suoi confronti dall'azienda per ragioni organizzative, nonché l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno costituito dalla perdita di retribuzione a termini dell'art. 18 St. Lav., non è stato riammesso in servizio. Dopo essere rimasto inoperoso per lungo tempo, egli ha chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare l'azienda al risarcimento del danno professionale. Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte di Brescia ha rigettato l'appello dell'azienda, affermando l'applicabilità, in materia, dell'art. 2103 cod. civ. che attribuisce al lavoratore il diritto di svolgere le sue mansioni e ne tutela la professionalità; la Corte ha anche respinto i rilievi aziendali di mancata prova del danno professionale, osservando che esso doveva presumersi, in ragione della qualifica del lavoratore e della lunga durata del periodo di inattività. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Brescia per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15915 del 7 luglio 2009, Pres. De Luca, Rel. Napoletano) ha rigettato il ricorso, pur rilevando che in materia non è applicabile l'art.2103 cod. civ., in quanto anche il diritto al risarcimento del danno professionale si fonda, in caso di licenziamento, sull'art. 18 St. Lav.. Il risarcimento dei danni professionali conseguenti alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro - ha affermato la Cassazione - rientra nella fattispecie prevista dall'art. 18 St. Lav. in quanto quella regolata dall'art. 2103 cod. civ., presuppone l'attualità in fatto e in diritto del rapporto lavorativo ed una dequalificazione intervenuta nel corso dello stesso; sicché presenta una propria specificità e marcati caratteri differenziali rispetto alla ipotesi della inottemperanza all'ordine giudiziale di reintegra, che è invece regolata dall'art. 18; conseguentemente nel regime di tutela reale "ex" art. 18 St. Lav. avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa ottenere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal ritardo nella reintegra. Quanto alla prova di siffatto ulteriore danno, escluso che possa ritenersi in re ipsa - ha affermato la Corte - è, però, da ritenersi ammissibile che, a fronte di precise allegazioni, quali ad esempio, della lunga inattività e/o di una particolare collocazione lavorativa che richieda un continuo, costante aggiornamento di cognizioni e conoscenze incompatibili con uno stato di inoperosità, il giudice possa avvalersi, per considerare raggiunta la relativa dimostrazione, della prova presuntiva.


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